Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 4 - Governo ecclesiastico: differenze tra le versioni

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L'autorità di una chiesa o denominazione di organizzare i propri poteri in modo tale che sembrerà più probabile che il loro scopo si basi sul diritto immutabile dei suoi membri di associarsi per qualsiasi scopo legittimo. Nessuna legge può essere approvata o interpretata in modo da violare in alcun modo questa autorità o il diritto da cui deriva.
L'autorità di una chiesa o denominazione di organizzare i propri poteri in modo tale che sembrerà più probabile che il loro scopo si basi sul diritto immutabile dei suoi membri di associarsi per qualsiasi scopo legittimo. Nessuna legge può essere approvata o interpretata in modo da violare in alcun modo questa autorità o il diritto da cui deriva.


 
== Sezione 4: istituzioni religiose  ==
 
Nessuna legge civile richiederà o autorizzerà alcuna società religiosa, o il governo civile, a imporre a sé stessi o ad altri alcuna tassa per l'erezione o la riparazione di qualsiasi casa di culto pubblico, o per il sostegno di qualsiasi chiesa o ministero.
 
Ogni persona sarà lasciata libera di scegliere il proprio istruttore religioso e di stipulare per il suo appoggio il contratto privato che gli piacerà. Niente in questa sezione deve essere interpretato per impedire una legge che richiede un giuramento o un'affermazione prima di assumere una carica civile, ma non sarà prescritto alcun test religioso.


 
 


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Versione delle 15:22, 15 mag 2021

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Sezione 1 - Proselitizzazione 

Il diritto di dichiarare e mantenere credenze religiose, nonché di comunicare liberamente con altri tali credenze è immutabile. Nessuna legge potrà essere approvata o interpretata in modo da violare in alcun modo questo diritto esercitato individualmente o in associazione con altri. Nessuna legge obbliga l'associazione.

Sezione 2: Formazione, disciplina e scomunica 

L'autorità di una chiesa o denominazione di addestrare, disciplinare e scomunicare i suoi membri si basa sul diritto immutabile dei suoi membri di associarsi per qualsiasi scopo legittimo. Nessuna legge può essere approvata o interpretata in modo da violare in alcun modo questa autorità o il diritto di associazione da cui deriva.

Sezione 3: Governo della Chiesa 

L'autorità di una chiesa o denominazione di organizzare i propri poteri in modo tale che sembrerà più probabile che il loro scopo si basi sul diritto immutabile dei suoi membri di associarsi per qualsiasi scopo legittimo. Nessuna legge può essere approvata o interpretata in modo da violare in alcun modo questa autorità o il diritto da cui deriva.

Sezione 4: istituzioni religiose 

Nessuna legge civile richiederà o autorizzerà alcuna società religiosa, o il governo civile, a imporre a sé stessi o ad altri alcuna tassa per l'erezione o la riparazione di qualsiasi casa di culto pubblico, o per il sostegno di qualsiasi chiesa o ministero.

Ogni persona sarà lasciata libera di scegliere il proprio istruttore religioso e di stipulare per il suo appoggio il contratto privato che gli piacerà. Niente in questa sezione deve essere interpretato per impedire una legge che richiede un giuramento o un'affermazione prima di assumere una carica civile, ma non sarà prescritto alcun test religioso.