Discussione:Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 4 - Governo ecclesiastico

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Note all'articolo 4

Sezione 1

Questo articolo deve essere considerato insieme all'articolo 2, in particolare le sezioni 6-10. L'articolo 4 si concentra sull'esercizio dei diritti in un contesto ecclesiastico comunitario. La sua premessa di fondo è che le libertà di cui godiamo come individui non vengono ampliate o compromesse a causa dell'associazione e che l'associazione forzata viola il diritto di scegliere con chi associarsi.

Sezione 2

La sezione 2 afferma che una chiesa o denominazione può mantenere la disciplina interna come ritiene opportuno. Queste questioni esulano dalla giurisdizione del governo civile e non sono suscettibili di revisione tranne quando tale disciplina costituisce un'attività criminale. Il governo civile, tuttavia, non ha giurisdizione sulle idee, vere o false, come indica l'Articolo 2, Sezione 8.

Sezione 3

La sezione 3 sottolinea che una delle incidenze necessarie del diritto di associazione è la libertà di scegliere tra tutte le forme legali di associazione. Il governo civile non può prescrivere o vietare una data forma. Così il modello biblico degli anziani e dei diaconi, ad esempio, in I Timoteo 3 non può essere richiesto né proibito dal governo civile.