Discussione:Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 1 - Quadro normativo

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Sezione 2

I diritti sono definiti come rivendicazioni giuste che gli esseri umani possono far valere nella società civile. Gli esseri umani possono far valere questi diritti perché Dio li ha creati, e di conseguenza la società civile ha il dovere di rispettare tale dotazione. La libertà è il riconoscimento civile di tali diritti.

Questa dichiarazione non riguarda privilegi o immunità, ma si limita piuttosto a quella categoria di diritti che è immutabile o immutabile da una nazione all'altra ed è anche inalienabile, cioè incapace di alienazione o menomazione. Si occupa anche delle limitazioni alle istituzioni di Governo che meglio assicurano questi diritti, sebbene questo documento non stabilisca alcuna forma di Governo o costituzione.

La nozione moderna di Governo civile, in particolare, che prevale su qualsiasi diritto universale del popolo, viene respinta in quanto incompatibile con questo principio. Se il Governo civile può legittimamente prevalere su un diritto, è perché il "giusto" è davvero un torto, oppure il "giusto" è in realtà un privilegio, cioè una funzione del patto esistente in una nazione. Il legittimo funzionamento del Governo civile rispetto ai diritti universali, tuttavia, può entrare in gioco solo in caso di decadenza. Vedere anche il Preambolo e l'Articolo 2, Sezioni 2 e 3, e l'Articolo 5, Sezioni 13-17. Quando il documento si riferisce al diritto conferito a tutti gli esseri umani, non significa sminuire le considerazioni giurisdizionali, come l'auto, la famiglia, le associazioni di volontariato, le chiese o il Governo civile. Questi sono indicati nell'articolo 1, sezione 4. I diritti universali e una comprensione giurisdizionale delle istituzioni di Governo vanno di pari passo.