Discussione:Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 2 - Autogoverno

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Note all'articolo 2 - Autogoverno

 

Sezione 2

Questa sezione si concentra sui procedimenti civili in cui il governo civile non è parte o agisce a titolo civile. Il governo civile, attraverso la magistratura, fornisce un forum per la risoluzione delle controversie legalmente riconosciute. Il giusto processo legale implica i requisiti procedurali che devono essere soddisfatti prima che possa verificarsi una privazione di proprietà. La confisca della proprietà è in discussione solo nei procedimenti civili poiché la privazione non è il risultato di un torto criminale, ma piuttosto come risarcimento per l'uso intenzionale o negligente o l'abuso della libertà o della proprietà. In altre parole, la proprietà può essere incamerata a seguito di, e al fine di soddisfare, una sentenza civile. La vita e la libertà, tuttavia, non possono mai essere lecitamente compromesse o private in un simile procedimento.

Sebbene le persone siano libere di organizzare il proprio governo in modo tale da garantire la propria libertà, il diritto a un processo da parte di una giuria di propri pari, sia in materia di diritto che di fatto, è riconosciuto per garantire le loro libertà. Poiché le persone sono libere di governarsi secondo le leggi di Dio, hanno il diritto di contrarre per qualsiasi scopo legittimo. Poiché il governo civile è istituito per preservare i diritti delle persone, non sarà approvata alcuna legge che, in alcun modo, interferisca con o influenzi contratti o impegni privati, in buona fede e senza frode precedentemente formata.