Discussione:Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 2 - Autogoverno

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Note all'articolo 2 - Autogoverno

Sezione 2

Questa sezione si concentra sui procedimenti civili in cui il governo civile non è parte o agisce a titolo civile. Il governo civile, attraverso la magistratura, fornisce un forum per la risoluzione delle controversie legalmente riconosciute. Il giusto processo legale implica i requisiti procedurali che devono essere soddisfatti prima che possa verificarsi una privazione di proprietà. La confisca della proprietà è in discussione solo nei procedimenti civili poiché la privazione non è il risultato di un torto criminale, ma piuttosto come risarcimento per l'uso intenzionale o negligente o l'abuso della libertà o della proprietà. In altre parole, la proprietà può essere incamerata a seguito di, e al fine di soddisfare, una sentenza civile. La vita e la libertà, tuttavia, non possono mai essere lecitamente compromesse o private in un simile procedimento.

Sebbene le persone siano libere di organizzare il proprio governo in modo tale da garantire la propria libertà, il diritto a un processo da parte di una giuria di propri pari, sia in materia di diritto che di fatto, è riconosciuto per garantire le loro libertà. Poiché le persone sono libere di governarsi secondo le leggi di Dio, hanno il diritto di contrarre per qualsiasi scopo legittimo. Poiché il governo civile è istituito per preservare i diritti delle persone, non sarà approvata alcuna legge che, in alcun modo, interferisca con o influenzi contratti o impegni privati, in buona fede e senza frode precedentemente formata.

Sezione 3

Questa sezione descrive la natura della decadenza legale della vita, della libertà e della proprietà in relazione alle azioni criminali che per definizione sono perseguite dallo Stato. Sono essenziali protezioni come un processo rapido e pubblico con giuria, multe eccessive, doppio rischio e quelle relative ai testimoni. Se la legge di Dio richiede tutto questo non è chiaro al momento della stesura di questo articolo, ma vedere Numeri 35:24.

Il fatto che la legge di Dio non richieda esplicitamente queste protezioni non sminuisce l'affermazione che le Sue leggi richiedono espressamente agli uomini di esercitare la saggezza, imparando dalla storia le lezioni che Egli ha fornito in essa a nostro beneficio. Se la saggezza parlasse, la storia affermerebbe la centralità di queste garanzie procedurali come essenziali per il mantenimento dei diritti conferiti da Dio all'uomo. Nella tradizione euro-americana, questa affermazione precede la Magna Charta (1215).

Questa sezione sancisce anche la pena capitale. La decadenza dalla propria vita è consentita nei casi di omicidio, processato con garanzie procedurali. Che nessun uomo possa essere privato della vita per omicidio se non da due o tre testimoni non può essere negato biblicamente (Numeri 35:30).

La confisca differisce dal sequestro come indicato nel preambolo. Il sequestro è discusso anche nell'articolo 2, sezione 5.

Le multe o l'incarcerazione entrano in gioco solo nei casi non capitali e seguono la regola secondo cui potrebbero non essere eccessive. Il preambolo affronta la questione del lavoro obbligatorio e il suo rapporto con la punizione e l'incarcerazione eccessive. Il divieto di punizioni crudeli e insolite viene mantenuto per impedire che l'immagine di Dio nell'uomo si degradi nel processo di punizione secondo Deuteronomio 25: 1-4. Che nessuna persona potrà essere ritenuta responsabile per un crimine capitale o altrimenti infame a meno che su una presentazione o un'accusa di un Grand Jury non sia di questa classe, sebbene la saggezza di un Grand Jury sia stata storicamente confermata nella pratica, la creazione del Grand Jury Il sistema del Grand Jury è completamente alla libertà di coloro che cercano un ulteriore controllo sul potere dello Stato nell'accusa ai suoi cittadini di illeciti criminali di grave entità.