Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti/Articolo 3 - Governo della famiglia

Da Tempo di Riforma Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Ritorno


Articolo 3 - Governo della famiglia

Sezione 1: Autorità di concepire e generare figli 

Un marito e una moglie sono dotati del diritto esclusivo e non sindacabile di concepire e dare alla luce figli come Dio ordina e permette. Nessuna legge controllerà, regolerà o abolirà questo diritto immutabile, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini debbano essere concepiti o nati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento, tuttavia, deve essere interpretato per consentire o costringere l'aborto o l'infanticidio.

Sezione 2: Istruzione dei bambini 

I genitori sono dotati del diritto originale di istruire i propri figli e minori a carico legali. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta, per assistere nell'esercizio di questo diritto per esercitare questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere educati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di ritenere il governo civile come loro agente educativo.