Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti/Articolo 3 - Governo della famiglia

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Articolo 3 - Governo della famiglia

Sezione 1: Autorità di concepire e generare figli 

Un marito e una moglie sono dotati del diritto esclusivo e non sindacabile di concepire e dare alla luce figli come Dio ordina e permette. Nessuna legge controllerà, regolerà o abolirà questo diritto immutabile, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini debbano essere concepiti o nati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento, tuttavia, deve essere interpretato per consentire o costringere l'aborto o l'infanticidio.

Sezione 2: Istruzione dei bambini 

I genitori sono dotati del diritto originale di istruire i propri figli e minori a carico legali. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta, per assistere nell'esercizio di questo diritto per esercitare questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere educati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di ritenere il governo civile come loro agente educativo.

Sezione 3: Cura e disciplina dei bambini 

I genitori hanno il diritto originario di prendersi cura e disciplinare i propri figli e minori a carico. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta per assistere nell'esercizio di questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere assistiti o disciplinati, eccetto per quanto riguarda gli atti criminali che possono costituire una decadenza, ma essere lavorato tranne che per un giusto processo. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di delegare al governo civile come loro agente nell'esercizio dei loro diritti.

Sezione 4: Assistenza ai genitori 

Sia il marito che la moglie ei loro figli maggiorenni hanno il diritto originario di prendersi cura rispettivamente del coniuge o dei genitori, a condizione che entrambe le famiglie lo vogliano. Tali adulti sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta per esercitare questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo tali adulti devono essere assistiti. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire al governo civile di agire in qualità di agente nell'esercizio di tale diritto. Nulla di quanto contenuto nel presente documento, tuttavia, deve essere interpretato per consentire o imporre l'eutanasia.

Sezione 5: Tassazione dei beni 

Il diritto inalienabile di proprietà non deve essere compromesso.

La proprietà, reale, personale o immateriale, non è una creatura della società civile. La proprietà della proprietà, reale, personale o immateriale, non è tassata.

Sezione 6: Regolamentazione della proprietà

Il diritto di esercitare la giurisdizione sulla propria proprietà non deve essere pregiudicato.

Nessuna legge, comprese le ordinanze di zonizzazione, regolerà o limiterà la proprietà privata, il possesso, l'uso o il controllo della proprietà, sia essa reale, personale o immateriale. Nulla in questa sezione deve essere interpretato per limitare la risoluzione giudiziaria di controversie tra individui che implicano molestie, violazione di domicilio o altri rimedi civili di diritto comune.

Sezione 7: Tassazione dei regali

Il diritto di trasferire la proprietà tramite dono non sarà compromesso.

Nessun trasferimento di proprietà tramite dono, sia durante la vita del donatore che a causa della sua morte, per disegno o lascito, secondo le leggi sull'intestino o altro, sarà tassato.