Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 2 - Autogoverno
Articolo 2 - Autogoverno
Sezione 1. Diritti immutabili e inalienabili
Tutti gli esseri umani sono per creazione ugualmente liberi e indipendenti e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti immutabili e inalienabili; tra questi vi sono il godimento e la difesa della vita e della libertà, con i mezzi per acquisire, possedere e proteggere la proprietà, e perseguire e ottenere felicità e sicurezza. L'esercizio e il godimento dei diritti costituiscono l'essenza dell'autogoverno.
Sezione 2. Procedimenti civili; Decadenza; Obbligo di contratti
Il diritto di proprietà deve essere garantito.
Nessuna persona sarà soggetta alla decadenza della propria vita o libertà in qualsiasi procedimento civile. Nessuna persona sarà soggetta alla confisca della sua proprietà, del suo uso o godimento, se non in soddisfazione di una legittima sentenza civile emessa con un giusto processo e secondo una legge legale. Nelle controversie riguardanti la proprietà e nelle cause tra persona e persona, il diritto a un processo con giuria non dovrà essere violato.
Nessuna legge potrà essere approvata che pregiudichi la libertà contrattuale o l'obbligo contrattuale.