Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 2 - Autogoverno

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Articolo 2 - Autogoverno

Sezione 1.  Diritti immutabili e inalienabili 

Tutti gli esseri umani sono per creazione ugualmente liberi e indipendenti e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti immutabili e inalienabili; tra questi vi sono il godimento e la difesa della vita e della libertà, con i mezzi per acquisire, possedere e proteggere la proprietà, e perseguire e ottenere felicità e sicurezza. L'esercizio e il godimento dei diritti costituiscono l'essenza dell'autogoverno.

Sezione 2. Procedimenti civili; Decadenza; Obbligo di contratti 

Il diritto di proprietà deve essere garantito.

Nessuna persona sarà soggetta alla decadenza della propria vita o libertà in qualsiasi procedimento civile. Nessuna persona sarà soggetta alla confisca della sua proprietà, del suo uso o godimento, se non in soddisfazione di una legittima sentenza civile emessa con un giusto processo e secondo una legge legale. Nelle controversie riguardanti la proprietà e nelle cause tra persona e persona, il diritto a un processo con giuria non dovrà essere violato.

Nessuna legge potrà essere approvata che pregiudichi la libertà contrattuale o l'obbligo contrattuale.