Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 2 - Autogoverno

Da Tempo di Riforma Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca

Ritorno


Articolo 2 - Autogoverno

Sezione 1.  Diritti immutabili e inalienabili 

Tutti gli esseri umani sono per creazione ugualmente liberi e indipendenti e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti immutabili e inalienabili; tra questi vi sono il godimento e la difesa della vita e della libertà, con i mezzi per acquisire, possedere e proteggere la proprietà, e perseguire e ottenere felicità e sicurezza. L'esercizio e il godimento dei diritti costituiscono l'essenza dell'autogoverno.

Sezione 2. Procedimenti civili; Decadenza; Obbligo di contratti 

Il diritto di proprietà deve essere garantito.

Nessuna persona sarà soggetta alla decadenza della propria vita o libertà in qualsiasi procedimento civile. Nessuna persona sarà soggetta alla confisca della sua proprietà, del suo uso o godimento, se non in soddisfazione di una legittima sentenza civile emessa con un giusto processo e secondo una legge legale. Nelle controversie riguardanti la proprietà e nelle cause tra persona e persona, il diritto a un processo con giuria non dovrà essere violato.

Nessuna legge potrà essere approvata che pregiudichi la libertà contrattuale o l'obbligo contrattuale.

Sezione 3: procedimenti penali; Decadenza 

Il diritto alla vita, alla libertà e alla proprietà deve essere garantito.

Nei procedimenti penali, nessuna persona potrà essere soggetto a decadenza se non per un giusto processo di legge.

Il giusto processo di legge nei procedimenti penali riconosce il diritto dell'imputato a una ragionevole cauzione; il diritto di chiedere la causa e la natura dell'accusa; il diritto di confrontarsi con accusatori e testimoni e di richiedere prove favorevoli; il diritto a un processo rapido e pubblico senza limitare altri diritti; il diritto al processo da parte di un tribunale imparziale o di una giuria di pari, senza il cui consenso unanime non può essere trovata alcuna colpa. L'imputato è anche presunto innocente fino a quando non viene dichiarato colpevole.

Nessuna persona potrà essere costretta in un procedimento penale a testimoniare contro sé stessa, né essere messa due volte a rischio della vita, della libertà o della proprietà per lo stesso reato.

Né la libertà né la proprietà saranno confiscate tranne che per incarcerazione, multa o entrambi, e nessuno dei due sarà eccessivo, crudele o inusuale.