Letteratura/Istituzione (traduzione 2026)/Libro 4 - Cap. 11

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Indice generale

Giovanni Calvino, Istituzione della religione cristiana (1560)

Nuova fedele traduzione 2026 dall'originale francese a cura di Paolo E. Castellina con l'assistenza dell' I. A. Chat-GTP 

Libro 4

Capitolo 11 - Della giurisdizione della Chiesa e dell’abuso che se ne commette nel papato

4:11:1 La giurisdizione ecclesiastica come custodia della disciplina spirituale

Segue ora la terza parte della potenza e autorità della Chiesa, che in un ordinamento ben regolato è anzi la principale: vale a dire la giurisdizione, la quale si riferisce interamente alla disciplina, di cui dovremo trattare. Come nessuna città o villaggio può sussistere senza governo e senza ordinamento civile, così la Chiesa di Dio, come ho già altrove affermato, necessita di una certa politica spirituale; la quale tuttavia è del tutto diversa dall’ordinamento terreno. E lungi dall’impedire o diminuire quest’ultimo, essa piuttosto lo sostiene e lo promuove.

Questa potestà di giurisdizione non è altro, in sostanza, che un ordine istituito per conservare la disciplina spirituale. A tal fine, fin dall’antichità, nelle Chiese furono stabiliti collegi di governanti, incaricati di vigilare sui costumi, correggere i vizi ed esercitare la scomunica quando necessario. È ciò che intende san Paolo quando, nella Prima Epistola ai Corinzi, menziona i “governi” (1 Corinzi 12:28), e nella Epistola ai Romani dice: “Chi presiede, lo faccia con diligenza” (Romani 12:8). Non si riferisce ai magistrati civili - poiché allora non ve n’erano di cristiani - ma a coloro che, insieme ai pastori, erano preposti al governo spirituale della Chiesa. Similmente, a Timoteo egli distingue due specie di anziani: gli uni che faticano nella Parola, gli altri che, pur non esercitando l’ufficio della predicazione, sono fedeli nel compiere il loro dovere (1 Timoteo 5:17). Con questa seconda categoria egli intende senza dubbio coloro che erano deputati alla vigilanza sui costumi e alla correzione dei colpevoli mediante la scomunica.

Questa potestà dipende interamente dalle chiavi che Gesù Cristo ha dato alla sua Chiesa, secondo il capitolo diciottesimo del Vangelo di Matteo (Matteo 18:18). Là egli comanda che chi abbia disprezzato le ammonizioni private sia ammonito a nome della comunità; e se persevera nella sua ostinazione, sia escluso dalla comunione dei fedeli. Ma tali ammonizioni e correzioni non possono essere esercitate senza cognizione di causa: occorre dunque un giudizio e un ordine. Se non vogliamo annullare la promessa delle chiavi e rigettare la scomunica e le esortazioni che ne conseguono, dobbiamo necessariamente riconoscere alla Chiesa una qualche giurisdizione.

Si noti attentamente che qui non si parla in generale dell’autorità dottrinale da esercitarsi nella predicazione apostolica - come in Matteo 16:19 o Giovanni 21:15 - ma del diritto e della supervisione che Cristo trasferisce alla Chiesa, secondo il modello della sinagoga giudaica, purché se ne conservi la pura istituzione. Egli aggiunge una solenne minaccia contro coloro che disprezzano tale giudizio, perché la Chiesa, priva di pompa esteriore, potrebbe facilmente essere disprezzata da persone temerarie e orgogliose.

Vi sono due passi che parlano di “legare” e “sciogliere”. Il primo è in Matteo 16, dove il Signore promette a Pietro le chiavi del regno dei cieli e aggiunge: “Tutto ciò che avrai legato sulla terra sarà legato nei cieli” (Matteo 16:19). Ciò equivale a quanto egli dice in Giovanni 20:23: “A chi rimetterete i peccati, saranno rimessi; a chi li riterrete, saranno ritenuti”.

L’interpretazione è semplice e conforme al senso del testo: questo mandato di rimettere e ritenere i peccati, e la promessa fatta a Pietro di legare e sciogliere, non si riferiscono ad altro che al ministero della Parola. Poiché qual è la sostanza dell’Evangelo? Che tutte le persone, schiave del peccato e della morte, sono liberate mediante la redenzione che è in Gesù Cristo; e che coloro che non riconoscono Cristo come liberatore restano condannati.

Affidando agli apostoli questa ambasciata da portare a tutte le nazioni, Cristo la onora con una testimonianza solenne: affinché gli apostoli siano certi della verità e della potenza della loro predicazione, e affinché gli ascoltatori sappiano che quella dottrina non è parola umana, ma parola di Dio stesso. La remissione dei peccati che essi annunciano è vera promessa di Dio; la condanna che proclamano è vero giudizio divino.

Questa testimonianza rimane valida per ogni tempo: la parola dell’Evangelo, chiunque la predichi, è la sentenza stessa di Dio, ratificata in cielo. Così comprendiamo che la potenza delle chiavi consiste semplicemente nella predicazione dell’Evangelo; e, propriamente parlando, non è tanto una potenza conferita alle persone, quanto un ministero affidato alla Parola di cui esse sono strumenti.


4:11:2 La disciplina e l’autorità della scomunica

L’altro passo si trova in Matteo 18: “Se il tuo fratello non ascolta la Chiesa, sia per te come il pagano e il pubblicano” (Matteo 18:17-18). Qui, pur con qualche differenza, vi è grande affinità con il primo testo. In entrambi, la sentenza è generale; in entrambi la potestà di legare e sciogliere è esercitata mediante la Parola di Dio; vi è la medesima promessa.

La differenza sta in questo: il primo passo riguarda principalmente la predicazione, affidata ai ministri della Parola; il secondo concerne la disciplina delle scomuniche, concessa alla Chiesa.

La Chiesa lega colui che scomunica, non per gettarlo nella disperazione perpetua, ma per condannarne la condotta e ammonirlo della sua condizione di perdizione, se non si ravvede. Scioglie invece colui che riceve nella comunione, rendendolo partecipe dell’unità che è in Cristo.

Affinché nessuno disprezzi tale giudizio, Cristo attesta che esso non è altro che la pubblicazione della sua propria sentenza, ratificata in cielo. La Chiesa giudica secondo la Legge di Dio, non secondo opinioni umane. Essa non può discostarsi dal giudizio divino, poiché si fonda sulla sua santa volontà rivelata.

Da questi due passi, i fautori della tirannide papale pretendono di giustificare indifferentemente la loro confessione auricolare, le loro scomuniche arbitrarie, la loro giurisdizione, la potestà di imporre leggi e perfino le indulgenze; e dal primo testo vogliono trarre la primazia del seggio romano. Così, adattando le chiavi a ogni serratura, sembrano aver esercitato l’arte del fabbro per tutta la vita.


4:11:3 Distinzione tra potere ecclesiastico e potere civile

Alcuni immaginano che questo ordinamento fosse solo temporaneo, valido finché i principi e i magistrati erano ostili al cristianesimo. Ma costoro non considerano la profonda differenza tra la potestà ecclesiastica e la potestà civile.

La Chiesa non ha spada per punire i malfattori, né carceri, né ammende, né altri strumenti coercitivi propri dei magistrati. Essa non mira a punire contro la volontà del colpevole, ma a condurlo a una confessione volontaria di pentimento.

Vi è dunque grande differenza: la Chiesa non usurpa ciò che è proprio del magistrato; e il magistrato non può fare ciò che è proprio della Chiesa.

Se qualcuno si ubriaca o commette adulterio, il magistrato lo punirà secondo la legge. Ma può accadere che tale persona non mostri alcun segno di pentimento. Dovrà allora la Chiesa cessare di agire? Non è possibile ammettere tali persone alla Cena del Signore senza fare ingiuria a Cristo e alla sua istituzione.

La ragione richiede che chi ha scandalizzato la Chiesa con il suo esempio rimuova lo scandalo con una pubblica dichiarazione di ravvedimento.

L’obiezione secondo cui Cristo avrebbe dato questo incarico solo perché allora mancavano magistrati cristiani è infondata. Spesso infatti accade che il magistrato sia negligente, o egli stesso degno di correzione, come avvenne all’imperatore Teodosio. E, per la stessa logica, si dovrebbe abolire anche il ministero della Parola, poiché esistono magistrati cristiani.

Al contrario, come il magistrato punendo i malvagi purifica la società dagli scandali, così il ministro della Parola coopera affinché vi siano meno malfattori. Le due amministrazioni devono essere congiunte, non per ostacolarsi, ma per sostenersi reciprocamente.


4:11:4 Perpetuità della giurisdizione spirituale

Se si considerano attentamente le parole di Cristo, è evidente che egli non parla di uno stato temporaneo della Chiesa, ma di un ordinamento perpetuo. Non sarebbe infatti conveniente deferire davanti al tribunale civile chi rifiuta di obbedire alle nostre ammonizioni: eppure ciò si dovrebbe fare, se il magistrato fosse subentrato alla Chiesa in questa funzione.

Che dire poi della promessa: “In verità vi dico: tutto ciò che legherete sulla terra sarà legato in cielo”? È stata forse data per un solo anno, o per breve tempo? Inoltre, Cristo non ha introdotto qui nulla di nuovo, ma ha seguito l’antica consuetudine osservata presso il popolo giudaico. Con ciò egli ha mostrato che la Chiesa non può fare a meno di una giurisdizione spirituale, istituita fin dal principio e confermata dal consenso universale lungo i secoli.

Quando gli imperatori e i magistrati abbracciarono la fede cristiana, la giurisdizione spirituale non fu abolita; fu piuttosto regolata in modo che non derogasse alla giustizia civile né si mescolasse ad essa. E giustamente: un magistrato fedele non vorrà sottrarsi alla comune sottomissione dei figli di Dio, nella quale è compresa anche questa parte, cioè l’assoggettarsi alla Chiesa in quanto giudica secondo la Parola di Dio. Lungi dal dover sopprimere tale giudizio, egli ne riceve onore.

Come dice Ambrogio, non vi è nulla di più onorevole per l’imperatore che essere figlio della Chiesa; poiché un buon imperatore è nella Chiesa, non sopra di essa. Pertanto, coloro che spogliano la Chiesa di questa potestà per esaltare il magistrato non solo falsano le parole di Cristo, ma accusano implicitamente i santi vescovi dei primi secoli di aver usurpato indebitamente l’ufficio civile.


4:11:5 Il vero uso antico e la sua corruzione

Occorre ora considerare quale fosse l’antico e legittimo uso della giurisdizione ecclesiastica, e quanto grande sia l’abuso sopravvenuto; affinché sappiamo che cosa debba essere abolito e che cosa restaurato, se vogliamo distruggere il regno dell’Anticristo e ristabilire quello di Cristo.

Il fine primario era prevenire gli scandali, o eliminarli se già esistenti. Due condizioni ne regolavano l’esercizio: primo, che la potestà spirituale fosse del tutto separata dalla spada e dal potere civile; secondo, che non fosse esercitata a discrezione di una sola persona, ma da un collegio stabilito a tale scopo.

Entrambi questi principi furono osservati nella Chiesa antica. I santi vescovi non infliggevano ammende o pene civili, ma si servivano unicamente della Parola di Dio. La sanzione più grave era la scomunica, usata solo in casi di estrema necessità, e priva di coercizione fisica: la sua forza risiedeva nella Parola.

In sostanza, la giurisdizione della Chiesa primitiva era l’applicazione pratica di quanto dice l’apostolo Paolo circa l’autorità spirituale: essa è data per abbattere ogni fortezza che si erge contro la conoscenza di Dio e per rendere ogni pensiero prigioniero all’obbedienza di Cristo (2 Corinzi 10:4-5). Poiché ciò si compie mediante la predicazione, era necessario che la Chiesa avesse anche l’autorità di ammonire privatamente o pubblicamente, e di escludere dalla Cena del Signore chi vi si presentasse in modo indegno.

Quando Paolo afferma che non spetta a noi giudicare quelli di fuori (1 Corinzi 5:12), egli mostra che i membri della Chiesa sono invece sottoposti alla disciplina. Nessun fedele ne era esente.


4:11:6 Il governo collegiale degli anziani

Questa potestà non era nelle mani di una sola persona che agisse arbitrariamente. Vi era un collegio di anziani, simile a un senato nella città.

Cipriano testimonia che nel suo tempo il clero assisteva il vescovo nelle deliberazioni comuni; e altrove mostra che anche il popolo partecipava, poiché egli afferma di non aver mai deciso nulla senza il consiglio del clero e il consenso del popolo. Tale era la forma ordinaria: la giurisdizione era esercitata dal collegio dei presbiteri, alcuni dediti all’insegnamento, altri incaricati della vigilanza morale.

Col tempo, però, questo ordine si corrompe. Già ai tempi di Ambrogio, il clero da solo esercitava i giudizi ecclesiastici, cosa di cui egli stesso si lamenta, attribuendone la causa alla negligenza o all’orgoglio di chi voleva dominare da solo.

Se Ambrogio si doleva di una tale deviazione, che direbbe oggi, vedendo le rovine quasi totali dell’antico edificio? I vescovi hanno usurpato ciò che apparteneva alla Chiesa intera, come se in un consiglio civico il presidente scacciasse i consiglieri per regnare da solo. Questo atto temerario ha aperto la via alla tirannia, ha privato la Chiesa dei suoi diritti e ha sovvertito l’ordine istituito da Cristo.


4:11:7 La degenerazione negli ufficiali ecclesiastici

Come spesso accade, un male ne genera un altro. I vescovi, non volendo più occuparsi di questa funzione, la delegarono ad altri: nacquero così gli ufficiali incaricati della giurisdizione ecclesiastica.

Costoro non differiscono in nulla dai giudici secolari, e tuttavia chiamano la loro giurisdizione “spirituale”, benché tratti quasi esclusivamente di questioni temporali. È una vergogna definire “giustizia della Chiesa” un sistema contenzioso che culmina in ammonizioni e scomuniche per debiti pecuniari.

Un povero debitore è citato davanti all’ufficiale; se non paga, viene ammonito, poi scomunicato. Che cosa ha tutto ciò in comune con l’istituzione di Cristo o con l’antica disciplina?

Quanto alla correzione dei costumi, essi non solo tollerano dissolutezze e scandali, ma quasi li approvano, limitandosi talvolta a colpire con pene pecuniarie. I saccheggi e le rapine che ne derivano sono notori.

Così, quando i romanisti si gloriano della loro “giurisdizione spirituale”, è facile mostrare quanto essa sia lontana dall’ordine stabilito da Cristo e dall’antica Chiesa: come le tenebre dalla luce.


4:11:8 La tirannide spirituale del papato

Anche se quanto detto è solo una breve sintesi, è sufficiente a mostrare che la potenza spirituale di cui il papa e il suo regno si vantano non è altro che una tirannide profana contro la Parola di Dio e contro la Chiesa.

Sotto il nome di potenza spirituale comprendo tanto l’audacia con cui introducono nuove dottrine e tradizioni umane, quanto la loro giurisdizione esercitata tramite suffraganei, vicari, penitenzieri e ufficiali. Se lasciamo che Cristo regni, tutta questa dominazione cade.

Non tratto qui dell’altra forma di signoria, fondata su beni e patrimoni; ma anche in ciò si manifesta che essi sono ben lontani dall’essere veri pastori. Cristo ha chiaramente escluso i ministri della sua Parola dal dominio temporale quando disse: “I re delle nazioni le dominano; ma non così tra voi” (Matteo 20:25-26; Luca 22:25-26).

L’ufficio pastorale e quello principesco sono tanto distinti da non poter essere riuniti stabilmente nella stessa persona. Il caso di Mosè fu straordinario e temporaneo; una volta stabilito l’ordine definitivo, il sacerdozio fu affidato ad Aaronne.

Così è sempre stato nella Chiesa: nessun vescovo, finché vi fu una forma riconoscibile di Chiesa, osò arrogarsi il potere della spada. Era proverbiale, al tempo di Ambrogio, che gli imperatori aspirassero più alla dignità sacerdotale di quanto i sacerdoti aspirassero all’impero. I palazzi appartenevano agli imperatori; le chiese ai vescovi.


4:11:9 L’usurpazione del potere temporale da parte dei vescovi

Quando si trovò il mezzo di lasciare ai vescovi il titolo, l’onore e il profitto del loro ufficio senza il peso e la sollecitudine che esso comporta, si diede loro anche la potestà della spada - o piuttosto essi se ne impadronirono da sé. Con quale pretesto potranno difendere una tale impudenza?

Era forse compito dei vescovi occuparsi di tribunali, governare città e province, assumere incarichi che nulla hanno a che vedere con il loro ministero? La loro vocazione è così grave e impegnativa che, se vi si dedicassero interamente, a fatica potrebbero adempiervi. Eppure, con la consueta audacia, pretendono che in tal modo la gloria di Cristo sia esaltata e che essi non siano distratti dalla loro chiamata.

Ma Cristo stesso ha dichiarato: “I re delle nazioni le dominano; ma non così tra voi” (Matteo 20:25; Luca 22:25). E ancora: “Chi mi ha costituito giudice o divisore tra voi?” (Luca 12:14). Se il Maestro ha rifiutato l’ufficio di giudice terreno, come possono i suoi servitori arrogarselo?

Gli apostoli, pur dotati di grazie straordinarie, hanno ritenuto di non potersi dedicare contemporaneamente alla distribuzione delle elemosine e al ministero della Parola (Atti 6:2). Come dunque coloro che sono ben inferiori a loro potrebbero sostenere insieme il governo politico e l’episcopato? L’esito è stato inevitabile: abbandonando la loro vera vocazione, hanno assunto quella altrui.


4:11:10 L’ascesa progressiva attraverso frode e opportunismo

Non vi è dubbio che tale potere sia stato acquisito gradualmente. Non si giunse a tale altezza in un solo colpo: in parte mediante frodi e manovre occulte; in parte strappando concessioni ai principi con minacce; in parte approfittando della loro ingenuità.

Un tempo, per evitare cause civili, i fedeli si rivolgevano volontariamente ai vescovi come arbitri, confidando nella loro integrità. Da questi arbitrati volontari i successori fecero una giurisdizione ordinaria. Analogamente, città e province, oppresse da ingiustizie, cercarono nei vescovi dei protettori; ma questi, da difensori, divennero signori.

Non si può negare che molte prerogative siano state ottenute con la forza o con intrighi. Anche quando i principi concessero spontaneamente giurisdizioni ai vescovi, lo fecero per motivi vari; ma, pur con intenzioni pie, finirono col corrompere l’antica integrità della Chiesa. E i vescovi che approfittarono di tale liberalità mostrarono di non avere lo spirito apostolico. Se ne avessero avuto anche solo una scintilla, avrebbero detto con Paolo: “Le armi della nostra milizia non sono carnali, ma spirituali” (2 Corinzi 10:4).


4:11:11 Le pretese imperiali del papato

Il papa, non contento di contee o ducati, pose la mano sui regni e infine sull’Impero d’Occidente. Per giustificare tale possesso, ora invoca un diritto divino, ora la cosiddetta donazione di Costantino, ora altri titoli.

Rispondiamo con Bernardo: anche se il papa volesse chiamarsi imperatore, ciò non sarebbe secondo il diritto apostolico. Pietro non poteva trasmettere ciò che non possedeva; egli lasciò ai suoi successori la sollecitudine delle Chiese, non il dominio politico. E poiché il Signore disse di non essere costituito giudice terreno (Luca 12:14), tanto meno il suo servo può arrogarsi tale ruolo.

La potestà affidata al papa riguarda i peccati, non le proprietà; le chiavi del regno dei cieli non sono date per dividere terre, ma per correggere i vizi. Quale dignità è maggiore: rimettere i peccati o spartire beni? Non vi è paragone. La signoria terrena appartiene ai re e ai principi. Perché dunque oltrepassare i limiti altrui?

Bernardo conclude che la forma apostolica esclude ogni signoria e prescrive il ministero e il servizio. Eppure il papa ha osato decretare, in un concilio ad Arles, che i due gladii gli competono per diritto divino.


4:11:12 La favola della donazione di Costantino

Quanto alla donazione di Costantino, chiunque abbia letto un poco le storie sa quanto essa sia falsa e ridicola. Anche lasciando da parte le fonti storiche, basta la testimonianza di Gregorio Magno, vissuto circa quattro secoli dopo Costantino: egli chiama l’imperatore “nostro signore” e si definisce suo servo indegno; riconosce la supremazia imperiale nelle cose temporali e si considera suddito insieme al popolo.

Non intendo qui trattare diffusamente la questione, ma solo mostrare quanto sia puerile pretendere di fondare su tale favola la sovranità papale. Lorenzo Valla aveva già confutato questa impostura; e tuttavia vi furono apologeti, come Agostino Steuco, che si prestarono a difenderla con argomenti inconsistenti. È indegno vendere la propria lingua per sostenere una causa tanto disperata.


4:11:13 L’origine storica dell’emancipazione papale dall’Impero

Se si vuole conoscere l’origine di questo impero preteso, si noti che meno di cinquecento anni fa i papi erano sudditi degli imperatori, e nessun papa era eletto senza la loro autorità. Il mutamento avvenne al tempo di Gregorio VII, il quale approfittò della condotta sconsiderata dell’imperatore Enrico IV.

Enrico, colpevole di simonie e disordini, offrì a Ildebrando (Gregorio VII) un pretesto per reagire. Poiché la causa sembrava giusta - correggere gli abusi imperiali - molti si unirono a lui. Alla fine, Gregorio riuscì non solo a sottrarre il papato alla soggezione, ma a porre gli imperatori sotto il suo giogo.

In seguito, imperatori deboli facilitarono ulteriormente l’ascesa papale. Così si comprende con quale artificio sia stata ornata la cosiddetta donazione di Costantino, mediante la quale il papa pretende di aver ricevuto l’Impero d’Occidente.


4:11:14 Le guerre papali e la sete di dominio

Da quel tempo in poi i papi non hanno mai cessato di tendere reti per catturare signorie e giurisdizioni, occupando beni altrui ora con astuzie sottili, ora con slealtà, ora con guerre aperte. Alla fine assoggettarono perfino la città di Roma, che era rimasta libera per secoli: ciò avvenne circa centotrent’anni fa. In breve, continuarono ad accrescere il loro potere fino a raggiungere l’attuale grandezza; e per mantenerla e ampliarla hanno, da circa due secoli - anzi già prima di impadronirsi di Roma - turbato la cristianità quasi fino alla rovina totale.

Al tempo di Gregorio Magno accadde che alcuni amministratori dei beni ecclesiastici si impadronirono con la forza di proprietà della Chiesa, apponendovi stemmi come segno di rivendicazione, secondo l’uso dei principi. Gregorio, riunito un concilio provinciale, riprese aspramente tale pratica profana e chiese se un ecclesiastico che avesse osato ciò, o un vescovo che lo avesse ordinato o tollerato, non dovesse essere considerato scomunicato. Tutti risposero affermativamente.

Se dunque era così grave rivendicare beni ecclesiastici con mezzi propri, quante scomuniche sarebbero necessarie per punire i papi che da cinque secoli non hanno cessato di macchinare guerre, spargimenti di sangue, saccheggi, distruzioni di popoli e rovine di regni, solo per appropriarsi di beni altrui? È chiaro che non cercano la gloria di Cristo. Se rinunciassero spontaneamente a tutto il potere secolare, nulla ne soffrirebbero né la gloria di Dio né la sana dottrina né la salvezza della Chiesa. Ma, accecati da una cupidigia sfrenata di dominare, credono che tutto sia perduto se non governano con durezza e timore, come dice il profeta Ezechiele (Ezechiele 34:4).


4:11:15 L’immunità clericale e i limiti del potere civile

Alla giurisdizione si accompagna l’immunità di cui il clero romano si gloria. Essi ritengono ingiuria essere citati davanti a un giudice civile per cause personali, come se la libertà e l’onore della Chiesa consistessero nell’esenzione dalla giustizia comune.

Gli antichi vescovi, pur zelanti nel difendere i diritti ecclesiastici, non giudicavano diminuito il loro ministero se erano soggetti ai giudici laici nelle cause civili. Gli imperatori cristiani esercitarono sempre la loro autorità sul clero senza contestazioni. Costantino affermava che, se un vescovo turbava l’ordine con audacia, egli stesso, quale ministro di Dio, lo avrebbe represso. Valentiniano scriveva che i buoni vescovi non si sottraggono al potere imperiale, ma obbediscono di buon cuore alle sue ordinanze.

È vero che le cause propriamente ecclesiastiche erano riservate al giudizio dei vescovi e dei presbiteri. Un chierico colpevole di mancanze ministeriali non era citato al tribunale civile, ma giudicato dal suo vescovo; e le controversie di fede erano trattate nell’ambito ecclesiastico.

Ambrogio, scrivendo all’imperatore Valentiniano, difese con fermezza il principio che le cause di fede non devono essere giudicate nei tribunali secolari. Egli affermò che, se costretto con la forza, avrebbe ceduto senza resistere, poiché le armi del vescovo sono preghiere e lacrime, non spade. Nondimeno, nelle questioni civili dichiarava di essere pronto a obbedire: se l’imperatore chiedeva tributi o beni, la Chiesa non si sarebbe opposta.

Gregorio Magno parlò in modo simile: riconosceva che l’imperatore non interferiva nelle cause sacerdotali per non caricarsi di colpe, ma non negava in assoluto la sua autorità sui chierici. Si trattava solo di distinguere gli ambiti.


4:11:16 La cooperazione ordinata tra Chiesa e autorità civile

Questa distinzione mirava a prevenire l’ingerenza di principi ostili che potessero impedire alla Chiesa di svolgere il proprio compito. I santi vescovi non si opponevano all’intervento dei principi nelle cose ecclesiastiche, purché fosse volto a conservare l’ordine e la disciplina, non a sovvertirli.

Poiché la Chiesa non possiede - né deve cercare - la forza coercitiva, spetta ai buoni principi sostenere la cristianità mediante leggi e correzioni giuste. In tal senso Gregorio Magno approvò l’ordine dell’imperatore Maurizio che ingiungeva ai vescovi di accogliere confratelli espulsi dalle loro sedi dai barbari. E quando lo stesso imperatore lo esortò alla riconciliazione con il vescovo di Costantinopoli, Gregorio rispose con motivazioni di coscienza, non rivendicando immunità, ma riconoscendo che l’imperatore aveva agito come si addice a un principe e promettendo obbedienza secondo giustizia.

Così appare con chiarezza la retta misura: la Chiesa esercita la disciplina spirituale mediante la Parola; il magistrato sostiene l’ordine con l’autorità civile. Quando ciascuno rimane nel proprio ambito, il regno di Cristo è preservato; quando invece si confondono le sfere e si cerca il dominio, si apre la via alla tirannide.


Sommario del capitolo 4:11