Letteratura/Midollo Sacra Teologia/2:16 La giustizia e la carità verso il prossimo/Seconda parte
2:16 La giustizia e la carità verso il prossimo - Seconda parte
2:16:41 Questa AMMONIZIONE è generalmente intesa come qualsiasi avvertimento a parole, sia per procurare e compiere il bene per i nostri vicini, sia per allontanare e riparare qualsiasi danno.
2:16:42 Pertanto include il nostro dovere di insegnare e ammonire (Col 3:16); di osservare gli altri affinché li possiamo stimolare all’amore e alle opere buone (Eb 10:24); di esortarli ogni giorno (Eb 3:13); di consolarli nel dolore e nella tristezza (1Ts 4:18); e di correggerli fraternalmente, se sono colti in qualche offesa (Gal 6:1).
- Colossesi 3:16 - "La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali".
- Ebrei 10:24 - "E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere".
- Ebrei 3:13 - "... esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: “Oggi”, perché nessuno di voi si indurisca per inganno del peccato".
- 1 Tessalonicesi 4:18 - "Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole".
- Galati 6:1 - "Fratelli, quand'anche uno sia sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. E bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato".
2:16:43 Ma questa correzione fraterna deve essere usata solo quando siamo certi che il male da correggere sia stato commesso; quando c’è speranza di un frutto o bene derivante dalla correzione, sia mediante l’emendamento del fratello caduto, sia preservando altri dal partecipare all’errore; e infine, quando vi è opportunità appropriata in relazione al tempo, alla persona e alle circostanze[1].
2:16:44 A questa ammonizione si oppone il consenso, ossia la comunione con altri nei loro peccati (Ef 5:7,11).
2:16:45 Si dice che si partecipa al peccato altrui in nove modi, così elencati in latino: Iussio, consilium, consensus, palpo, recursus, participans, nutans, non obstans, non manifestans. In sintesi: “Si dà consenso ai peccatori consigliando, difendendo, aiutando, permettendo, quando potremmo impedire, e tacendo quando potremmo parlare utilmente”[2] (Romani 1:32).
- Romani 1:32 - "i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma approvano anche chi le commette".
2:16:46 Il BUON ESEMPIO consiste nel rappresentare un’opera buona, mediante la quale gli altri possano essere stimolati a compiere un’opera simile (1Tm 4:12; Tit 2:4,7; Mt 5:16; 1Pt 2:12).
2:16:47 Al buon esempio si oppone lo scandalo (1Cor 10:32-33: “Non dare scandalo né agli ebrei né ai gentili né alla Chiesa di Dio”)[3].
2:16:48 Uno SCANDALO è la rappresentazione di un’opera cattiva mediante la quale altri possono essere spinti a peccare (πρόσκομμα, causa di inciampo), o ad essere ostacolati o indeboliti nel compiere il bene (ἀσθενεια, causa di debolezza); questo è propriamente chiamato scandalo, o inciampo (1Cor 8:9-10; Rm 14:21).
2:16:49 In ogni opera cattiva resa nota agli altri è incluso il rispetto di uno scandalo (Mt 18:6-8,15: “Chiunque è di scandalo… se la tua mano, piede o occhio ti fa peccare… se il tuo fratello pecca contro di te”).
2:16:50 Talvolta vi è scandalo anche in un’opera lecita in sé, se non è opportuna in relazione agli altri[4] (1 Corinzi 8:13: “Se il mio cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai carne, affinché non scandalizzi mio fratello”).
2:16:51 Ma una cosa indifferente si dice opportuna o non opportuna quando, considerate tutte le circostanze, essa porta o non porta gloria a Dio e edificazione al nostro prossimo.
2:16:52 Nessuna autorità umana può rendere lecita quell’azione che scandalizza il prossimo.
2:16:53 Uno scandalo si dice dato[5] quando:
- viene commesso un peccato manifesto, o almeno ha un apparente segno di peccato in modo che diventi noto agli altri;
- oppure quando ciò che viene fatto imprudentemente non è necessario per comando di Dio, eppure provoca danno spirituale agli altri;
- e ancora di più, se la corruzione o turbamento del prossimo è direttamente voluta da quell’azione.
2:16:54 Se invece un’offesa segue non per la nostra azione, ma per la pura malizia degli altri, allora si chiama offesa subita, come quella dei Farisei, che non è nostro peccato, ma il peccato di chi si offende (Mt 15:12-14).
2:16:55 Sebbene quest’offesa subita non possa essere evitata da noi, un’offesa data può e deve essere evitata. Dio non impone mai ai suoi figli la necessità di offendere.
2:16:56 Quello scandalo per cui si dice (metaforicamente) che una persona si offende da sé o dà occasione di peccare contro se stessa, si riferisce proporzionalmente a un’offesa data[6].
2:16:57 Il fare reale o procurare il bene del prossimo è quando noi stessi compiamo qualcosa che di per sé tende al bene del prossimo, senza che il suo aiuto intervenga[7] (Ebrei 13:16: “Non dimenticate di fare del bene e di condividere con gli altri”).
2:16:58 Sebbene tutti gli atti di Giustizia debbano essere accompagnati da Carità, ve ne sono alcuni in cui la Giustizia brilla maggiormente, e altri in cui la Carità prevale.
2:16:59 Da ciò nasce la distinzione per cui alcuni uffici sono propri della GIUSTIZIA strettamente intesa, e altri appartengono alla CARITÀ. Abbiamo Cristo come autore di questa differenza e distribuzione formale (Luca 11:42: “Passate oltre il giudizio e l’amore di Dio”).
- Luca 11:42 - "Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio! Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre".
2:16:60 Quegli atti che considerano un debito e l’uguaglianza rispetto agli altri sono atti di GIUSTIZIA[8].
2:16:61 Quegli atti mediante i quali il bene di un altro è rispettato più del nostro debito, sono atti di CARITÀ.
2:16:62 Gli uffici della Giustizia hanno un’obbligazione più prioritaria e più rigorosa rispetto a quelli della Carità.
2:16:63 Pertanto siamo più obbligati a pagare i nostri debiti che a dare qualcosa di nostro; e colui che offende un altro è più obbligato a cercare riconciliazione di chi è offeso[9].
2:16:64 In molte cose vi è un doppio rispetto della Giustizia[10]:
- Uno riguarda l’obiettivo immediato e le parole della Legge, che vincolano, chiamato Giustizia nel senso più stretto.
- L’altro riguarda il fine remoto e la ragione della Legge, chiamato equità o ἐπιείκεια.
2:16:65 Ci sono due parti della Giustizia:
- Distributiva, che dà a ciascuno il suo;
- Emendativa, che restituisce a ciascuno ciò che gli è dovuto.
2:16:66 La Giustizia distributiva non può essere correttamente esercitata senza un giudizio appropriato su cose e persone, e un confronto adeguato tra cose e tra persone, da cui nasce quella proporzione che essi chiamano geometrica.
2:16:67 Alla Giustizia distributiva si oppone quell’accettazione di persone mediante la quale qualcuno è preferito a un altro nella distribuzione del bene dovuto, senza giusta causa[11].
2:16:68 La Giustizia emendativa è o Commutativa, o Correttiva.
2:16:69 La Giustizia commutativa consiste nell’uguaglianza tra ciò che è dato e ciò che è ricevuto[12].
2:16:70 La GIUSTIZIA CORRETTIVA presuppone qualche ingiustizia, e perciò è o civile o penale.
2:16:71 La Giustizia civile corregge principalmente l’ingiustizia della cosa.
2:16:72 La Giustizia penale corregge principalmente l’ingiustizia della persona[13].
2:16:73 Alla giustizia correttiva appartengono la vendetta e la restituzione.
2:16:74 La VENDETTA è un atto di giustizia correttiva mediante il quale si infligge punizione a chi ha violato la giustizia.
2:16:75 Il suo fine deve essere l’emendamento o il freno dell’offensore, la quiete e l’ammonizione degli altri, e quindi la conservazione della giustizia e dell’onore di Dio (Deuteronomio 13:11; 17:13; 19:20; 21:21: “Affinché tutto Israele udisca, tema e non faccia simile iniquità in mezzo a voi”).
2:16:76 La RESTITUZIONE è un atto di giustizia correttiva mediante il quale un altro è rimesso in possesso della sua cosa, di cui era stato ingiustamente privato.
2:16:77 Pertanto un’azione che richiede restituzione deve riguardare la GIUSTIZIA strettamente intesa, e non solo la Carità[14].
2:16:78 A questa Giustizia si oppone l’ingiuria.
2:16:79 Alla Carità si oppone la malanimo o cattiva volontà, sia essa formale, con intenzione diretta, sia virtuale, mediante interpretazione.
2:16:80 A questo malanimo appartiene la discordia ingiusta, che se conduce alla separazione, specialmente in cose che riguardano la religione, è propriamente chiamata scisma[15].
Supplementi
Note esplicative
- ↑ 2:16:41–43 – Ammonizione e correzione fraterna. Ames distingue l’ammonizione verbale dall’azione pratica: serve a stimolare il bene o prevenire il male. La correzione fraterna ha precise condizioni: certezza del peccato, possibilità di frutto, e circostanze favorevoli. Questo principio protegge dall’uso improprio della correzione e dal giudizio ingiusto.
- ↑ 2:16:44–45 – Il consenso nel peccato. Partecipare al peccato altrui è un male morale anche passivo: aiutare, tacere, permettere, o difendere il peccatore equivale a condividere la colpa. Ames distingue nove forme di partecipazione, collegandole alla responsabilità morale (Romani 1:32).
- ↑ 2:16:46–47 – Buon esempio vs scandalo. Il buon esempio è un mezzo attivo per stimolare altri al bene. Lo scandalo è l’opposto: mostrare il male o compiere azioni lecite in modo da indurre altri al peccato o indebolirli.
- ↑ 2:16:48–50 – Natura e condizioni dello scandalo. Scandalo = azione che può indurre altri a peccare o a rallentare nel bene. Può riguardare sia opere cattive sia opere lecite non opportune per gli altri. Ames enfatizza la responsabilità morale per l’effetto che le nostre azioni producono sugli altri.
- ↑ 2:16:51–53 – Opportunità e scandalo. Ames distingue tra azioni lecite e indifferenti secondo la loro opportunità: se portano gloria a Dio e bene al prossimo → opportune; altrimenti → non opportune. Lo scandalo si verifica quando l’azione è percepita come peccato o provoca danno spirituale, anche se l’atto è lecito in sé.
- ↑ 2:16:54–56 – Offesa data vs offesa subita. (a) Offesa subita: danno subito a causa della malizia altrui, non imputabile a noi. (b) Offesa data: danno che possiamo evitare e che dobbiamo evitare; include anche lo scandalo che può indurre il peccato in se stessi o negli altri.
- ↑ Fare reale. Il fare reale è un atto diretto e concreto per il bene del prossimo, senza mediazioni. Ames evidenzia la responsabilità personale nell’agire.
- ↑ 2:16:58–60 – Giustizia e Carità. Tutti gli atti di giustizia richiedono carità, ma si distinguono secondo l’enfasi: alcuni atti sono primariamente giusti, altri primariamente caritatevoli. La Giustizia si manifesta negli atti che regolano il debito e l’uguaglianza, mentre la Carità nei gesti di generosità non obbligatori ma motivati dall’amore.
- ↑ 2:16:61–63 – Carità vs Giustizia. Ames distingue atti di Carità, che privilegiano il bene altrui rispetto al nostro debito, dagli atti di Giustizia, che hanno obbligazione prioritaria e vincolante. L’ordine morale: prima adempiamo ai doveri giusti, poi possiamo esercitare atti di carità volontaria.
- ↑ 2:16:64 – Doppio rispetto della Giustizia. Giustizia stretta → rispetto immediato delle leggi e dei doveri. Equità / ἐπιείκεια → rispetto dei fini ultimi e ragioni morali della legge, che permette flessibilità e prudenza.
- ↑ 2:16:65–67 – Distributiva vs Emendativa. (a) Distributiva → dare a ciascuno ciò che gli spetta, richiede proporzione e giusto giudizio. (b) Emendativa → restituire ciò che è dovuto, rimediare a un torto. Ames evidenzia che favoritismi ingiustificati violano la giustizia distributiva.
- ↑ 2:16:68–69 – Commutativa e correttiva. La commutativa regola l’uguaglianza tra ciò che si dà e ciò che si riceve. La correttiva sarà trattata come atto di riparazione di un danno, secondo la distinzione tipica della tradizione morale scolastica.
- ↑ 2:16:70–72 – Giustizia correttiva: civile e penale. Ames distingue tra ingiustizia della cosa (civile) e ingiustizia della persona (penale). La correzione deve mirare al ripristino dell’equilibrio morale e non al semplice castigo punitivo.
- ↑ 2:16:73–77 – Vendetta e restituzione. La vendetta (giustizia penale) ha fine educativo e di preservazione della giustizia, non è mero rancore. La restituzione riguarda il ripristino di ciò che è stato tolto ingiustamente, evidenziando il primato della Giustizia rispetto alla Carità in queste situazioni.
- ↑ 2:16:78–80 – Contrapposizione tra giustizia/carità e male morale. Ingiuria contrapposta alla giustizia; malanimo/cattiva volontà contrapposta alla carità. La discordia religiosa o sociale è considerata scandalo grave e può sfociare in scisma, mostrando l’importanza di integrare giustizia e carità per preservare l’unità e l’ordine.