Letteratura/Midollo Sacra Teologia/2:16 La giustizia e la carità verso il prossimo/Seconda parte

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2:16 La giustizia e la carità verso il prossimo - Seconda parte

2:16:41 Questa AMMONIZIONE è generalmente intesa come qualsiasi avvertimento a parole, sia per procurare e compiere il bene per i nostri vicini, sia per allontanare e riparare qualsiasi danno.

2:16:42 Pertanto include il nostro dovere di insegnare e ammonire (Col 3:16); di osservare gli altri affinché li possiamo stimolare all’amore e alle opere buone (Eb 10:24); di esortarli ogni giorno (Eb 3:13); di consolarli nel dolore e nella tristezza (1Ts 4:18); e di correggerli fraternalmente, se sono colti in qualche offesa (Gal 6:1).

  • Colossesi 3:16 - "La parola di Cristo abiti in voi abbondantemente; istruitevi ed esortatevi gli uni gli altri con ogni sapienza; cantate di cuore a Dio, sotto l'impulso della grazia, salmi, inni e cantici spirituali".
  • Ebrei 10:24 - "E facciamo attenzione gli uni agli altri per incitarci all'amore e alle buone opere".
  • Ebrei 3:13 - "... esortatevi gli uni gli altri tutti i giorni, finché si può dire: “Oggi”, perché nessuno di voi si indurisca per inganno del peccato".
  • 1 Tessalonicesi 4:18 - "Consolatevi dunque gli uni gli altri con queste parole".
  • Galati 6:1 - "Fratelli, quand'anche uno sia sorpreso in colpa, voi, che siete spirituali, rialzatelo con spirito di mansuetudine. E bada bene a te stesso, che anche tu non sia tentato".

2:16:43 Ma questa correzione fraterna deve essere usata solo quando siamo certi che il male da correggere sia stato commesso; quando c’è speranza di un frutto o bene derivante dalla correzione, sia mediante l’emendamento del fratello caduto, sia preservando altri dal partecipare all’errore; e infine, quando vi è opportunità appropriata in relazione al tempo, alla persona e alle circostanze[1].

2:16:44 A questa ammonizione si oppone il consenso, ossia la comunione con altri nei loro peccati (Ef 5:7,11).

2:16:45 Si dice che si partecipa al peccato altrui in nove modi, così elencati in latino: Iussio, consilium, consensus, palpo, recursus, participans, nutans, non obstans, non manifestans. In sintesi: “Si dà consenso ai peccatori consigliando, difendendo, aiutando, permettendo, quando potremmo impedire, e tacendo quando potremmo parlare utilmente”[2] (Romani 1:32).

  • Romani 1:32 - "i quali, pur conoscendo che secondo il giudizio di Dio quelli che fanno tali cose sono degni di morte, non soltanto le fanno, ma approvano anche chi le commette".

2:16:46 Il BUON ESEMPIO consiste nel rappresentare un’opera buona, mediante la quale gli altri possano essere stimolati a compiere un’opera simile (1Tm 4:12; Tit 2:4,7; Mt 5:16; 1Pt 2:12).

2:16:47 Al buon esempio si oppone lo scandalo (1Cor 10:32-33: “Non dare scandalo né agli ebrei né ai gentili né alla Chiesa di Dio”)[3].

2:16:48 Uno SCANDALO è la rappresentazione di un’opera cattiva mediante la quale altri possono essere spinti a peccare (πρόσκομμα, causa di inciampo), o ad essere ostacolati o indeboliti nel compiere il bene (ἀσθενεια, causa di debolezza); questo è propriamente chiamato scandalo, o inciampo (1Cor 8:9-10; Rm 14:21).

2:16:49 In ogni opera cattiva resa nota agli altri è incluso il rispetto di uno scandalo (Mt 18:6-8,15: “Chiunque è di scandalo… se la tua mano, piede o occhio ti fa peccare… se il tuo fratello pecca contro di te”).

2:16:50 Talvolta vi è scandalo anche in un’opera lecita in sé, se non è opportuna in relazione agli altri[4] (1 Corinzi 8:13: “Se il mio cibo scandalizza mio fratello, non mangerò mai carne, affinché non scandalizzi mio fratello”).

2:16:51 Ma una cosa indifferente si dice opportuna o non opportuna quando, considerate tutte le circostanze, essa porta o non porta gloria a Dio e edificazione al nostro prossimo.

2:16:52 Nessuna autorità umana può rendere lecita quell’azione che scandalizza il prossimo.

2:16:53 Uno scandalo si dice dato[5] quando:

  1. viene commesso un peccato manifesto, o almeno ha un apparente segno di peccato in modo che diventi noto agli altri;
  2. oppure quando ciò che viene fatto imprudentemente non è necessario per comando di Dio, eppure provoca danno spirituale agli altri;
  3. e ancora di più, se la corruzione o turbamento del prossimo è direttamente voluta da quell’azione.

2:16:54 Se invece un’offesa segue non per la nostra azione, ma per la pura malizia degli altri, allora si chiama offesa subita, come quella dei Farisei, che non è nostro peccato, ma il peccato di chi si offende (Mt 15:12-14).

2:16:55 Sebbene quest’offesa subita non possa essere evitata da noi, un’offesa data può e deve essere evitata. Dio non impone mai ai suoi figli la necessità di offendere.

2:16:56 Quello scandalo per cui si dice (metaforicamente) che una persona si offende da sé o dà occasione di peccare contro se stessa, si riferisce proporzionalmente a un’offesa data[6].

2:16:57 Il fare reale o procurare il bene del prossimo è quando noi stessi compiamo qualcosa che di per sé tende al bene del prossimo, senza che il suo aiuto intervenga[7] (Ebrei 13:16: “Non dimenticate di fare del bene e di condividere con gli altri”).

2:16:58 Sebbene tutti gli atti di Giustizia debbano essere accompagnati da Carità, ve ne sono alcuni in cui la Giustizia brilla maggiormente, e altri in cui la Carità prevale.

2:16:59 Da ciò nasce la distinzione per cui alcuni uffici sono propri della GIUSTIZIA strettamente intesa, e altri appartengono alla CARITÀ. Abbiamo Cristo come autore di questa differenza e distribuzione formale (Luca 11:42: “Passate oltre il giudizio e l’amore di Dio”).

  • Luca 11:42 - "Ma guai a voi, farisei, poiché pagate la decima della menta, della ruta e di ogni erba e trascurate la giustizia e l'amore di Dio! Queste sono le cose che bisognava fare, senza tralasciare le altre".

2:16:60 Quegli atti che considerano un debito e l’uguaglianza rispetto agli altri sono atti di GIUSTIZIA[8].

2:16:61 Quegli atti mediante i quali il bene di un altro è rispettato più del nostro debito, sono atti di CARITÀ.

2:16:62 Gli uffici della Giustizia hanno un’obbligazione più prioritaria e più rigorosa rispetto a quelli della Carità.

2:16:63 Pertanto siamo più obbligati a pagare i nostri debiti che a dare qualcosa di nostro; e colui che offende un altro è più obbligato a cercare riconciliazione di chi è offeso[9].

2:16:64 In molte cose vi è un doppio rispetto della Giustizia[10]:

  1. Uno riguarda l’obiettivo immediato e le parole della Legge, che vincolano, chiamato Giustizia nel senso più stretto.
  2. L’altro riguarda il fine remoto e la ragione della Legge, chiamato equità o ἐπιείκεια.

2:16:65 Ci sono due parti della Giustizia:

  1. Distributiva, che dà a ciascuno il suo;
  2. Emendativa, che restituisce a ciascuno ciò che gli è dovuto.

2:16:66 La Giustizia distributiva non può essere correttamente esercitata senza un giudizio appropriato su cose e persone, e un confronto adeguato tra cose e tra persone, da cui nasce quella proporzione che essi chiamano geometrica.

2:16:67 Alla Giustizia distributiva si oppone quell’accettazione di persone mediante la quale qualcuno è preferito a un altro nella distribuzione del bene dovuto, senza giusta causa[11].

2:16:68 La Giustizia emendativa è o Commutativa, o Correttiva.

2:16:69 La Giustizia commutativa consiste nell’uguaglianza tra ciò che è dato e ciò che è ricevuto[12].

2:16:70 La GIUSTIZIA CORRETTIVA presuppone qualche ingiustizia, e perciò è o civile o penale.

2:16:71 La Giustizia civile corregge principalmente l’ingiustizia della cosa.

2:16:72 La Giustizia penale corregge principalmente l’ingiustizia della persona[13].

2:16:73 Alla giustizia correttiva appartengono la vendetta e la restituzione.

2:16:74 La VENDETTA è un atto di giustizia correttiva mediante il quale si infligge punizione a chi ha violato la giustizia.

2:16:75 Il suo fine deve essere l’emendamento o il freno dell’offensore, la quiete e l’ammonizione degli altri, e quindi la conservazione della giustizia e dell’onore di Dio (Deuteronomio 13:11; 17:13; 19:20; 21:21: “Affinché tutto Israele udisca, tema e non faccia simile iniquità in mezzo a voi”).

2:16:76 La RESTITUZIONE è un atto di giustizia correttiva mediante il quale un altro è rimesso in possesso della sua cosa, di cui era stato ingiustamente privato.

2:16:77 Pertanto un’azione che richiede restituzione deve riguardare la GIUSTIZIA strettamente intesa, e non solo la Carità[14].

2:16:78 A questa Giustizia si oppone l’ingiuria.

2:16:79 Alla Carità si oppone la malanimo o cattiva volontà, sia essa formale, con intenzione diretta, sia virtuale, mediante interpretazione.

2:16:80 A questo malanimo appartiene la discordia ingiusta, che se conduce alla separazione, specialmente in cose che riguardano la religione, è propriamente chiamata scisma[15].

Supplementi

Note esplicative

  1. 2:16:41–43 – Ammonizione e correzione fraterna. Ames distingue l’ammonizione verbale dall’azione pratica: serve a stimolare il bene o prevenire il male. La correzione fraterna ha precise condizioni: certezza del peccato, possibilità di frutto, e circostanze favorevoli. Questo principio protegge dall’uso improprio della correzione e dal giudizio ingiusto.
  2. 2:16:44–45 – Il consenso nel peccato. Partecipare al peccato altrui è un male morale anche passivo: aiutare, tacere, permettere, o difendere il peccatore equivale a condividere la colpa. Ames distingue nove forme di partecipazione, collegandole alla responsabilità morale (Romani 1:32).
  3. 2:16:46–47 – Buon esempio vs scandalo. Il buon esempio è un mezzo attivo per stimolare altri al bene. Lo scandalo è l’opposto: mostrare il male o compiere azioni lecite in modo da indurre altri al peccato o indebolirli.
  4. 2:16:48–50 – Natura e condizioni dello scandalo. Scandalo = azione che può indurre altri a peccare o a rallentare nel bene. Può riguardare sia opere cattive sia opere lecite non opportune per gli altri. Ames enfatizza la responsabilità morale per l’effetto che le nostre azioni producono sugli altri.
  5. 2:16:51–53 – Opportunità e scandalo. Ames distingue tra azioni lecite e indifferenti secondo la loro opportunità: se portano gloria a Dio e bene al prossimo → opportune; altrimenti → non opportune. Lo scandalo si verifica quando l’azione è percepita come peccato o provoca danno spirituale, anche se l’atto è lecito in sé.
  6. 2:16:54–56 – Offesa data vs offesa subita. (a) Offesa subita: danno subito a causa della malizia altrui, non imputabile a noi. (b) Offesa data: danno che possiamo evitare e che dobbiamo evitare; include anche lo scandalo che può indurre il peccato in se stessi o negli altri.
  7. Fare reale. Il fare reale è un atto diretto e concreto per il bene del prossimo, senza mediazioni. Ames evidenzia la responsabilità personale nell’agire.
  8. 2:16:58–60 – Giustizia e Carità. Tutti gli atti di giustizia richiedono carità, ma si distinguono secondo l’enfasi: alcuni atti sono primariamente giusti, altri primariamente caritatevoli. La Giustizia si manifesta negli atti che regolano il debito e l’uguaglianza, mentre la Carità nei gesti di generosità non obbligatori ma motivati dall’amore.
  9. 2:16:61–63 – Carità vs Giustizia. Ames distingue atti di Carità, che privilegiano il bene altrui rispetto al nostro debito, dagli atti di Giustizia, che hanno obbligazione prioritaria e vincolante. L’ordine morale: prima adempiamo ai doveri giusti, poi possiamo esercitare atti di carità volontaria.
  10. 2:16:64 – Doppio rispetto della Giustizia. Giustizia stretta → rispetto immediato delle leggi e dei doveri. Equità / ἐπιείκεια → rispetto dei fini ultimi e ragioni morali della legge, che permette flessibilità e prudenza.
  11. 2:16:65–67 – Distributiva vs Emendativa. (a) Distributiva → dare a ciascuno ciò che gli spetta, richiede proporzione e giusto giudizio. (b) Emendativa → restituire ciò che è dovuto, rimediare a un torto. Ames evidenzia che favoritismi ingiustificati violano la giustizia distributiva.
  12. 2:16:68–69 – Commutativa e correttiva. La commutativa regola l’uguaglianza tra ciò che si dà e ciò che si riceve. La correttiva sarà trattata come atto di riparazione di un danno, secondo la distinzione tipica della tradizione morale scolastica.
  13. 2:16:70–72 – Giustizia correttiva: civile e penale. Ames distingue tra ingiustizia della cosa (civile) e ingiustizia della persona (penale). La correzione deve mirare al ripristino dell’equilibrio morale e non al semplice castigo punitivo.
  14. 2:16:73–77 – Vendetta e restituzione. La vendetta (giustizia penale) ha fine educativo e di preservazione della giustizia, non è mero rancore. La restituzione riguarda il ripristino di ciò che è stato tolto ingiustamente, evidenziando il primato della Giustizia rispetto alla Carità in queste situazioni.
  15. 2:16:78–80 – Contrapposizione tra giustizia/carità e male morale. Ingiuria contrapposta alla giustizia; malanimo/cattiva volontà contrapposta alla carità. La discordia religiosa o sociale è considerata scandalo grave e può sfociare in scisma, mostrando l’importanza di integrare giustizia e carità per preservare l’unità e l’ordine.