Letteratura/Midollo Sacra Teologia/33 I ministri straordinari della chiesa

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33. I ministri straordinari della chiesa

33:1 Fin qui abbiamo trattato del soggetto dell’applicazione della redenzione[1].

33:2 Segue ora il modo dell’applicazione.

33:3 Il modo in cui si applica la redenzione consiste in quegli elementi che sono mezzi mediante i quali lo Spirito applica Cristo a noi per la nostra salvezza, con tutti i Suoi benefici.

33:4. Lo Spirito stesso applica a noi tutte le cose che salvano, internamente e in modo immediato; perciò il Suo modo è diretto e senza intermediari. Nessun mezzo esterno è, in senso proprio, capace di quella virtù per cui la grazia possa essere realmente comunicata a noi. Pertanto, sebbene tali mezzi esterni concorrano moralmente e operino nella preparazione di una persona a ricevere questa grazia, tuttavia essi non la conferiscono propriamente da sé; piuttosto, è lo Spirito che opera insieme con essi[2]. Come sta scritto in 1 Corinzi 3:7: “Non è dunque colui che pianta qualcosa, né colui che annaffia, ma è Dio che fa crescere”.

33:4 I due mezzi principali di questo tipo di applicazione sono il ministero e i segni santi (holy signs), ai quali, tuttavia, deve necessariamente unirsi una certa disciplina ecclesiastica.

33:5 Il ministero è una funzione ecclesiastica mediante la quale una persona, scelta a tale scopo, dispensa le cose sante per uno speciale diritto. Come sta scritto in 1 Corinzi 4:1: “Ognuno ci consideri come servitori di Cristo e amministratori dei misteri di Dio”.

33:6 È chiamato ministero perché il potere affidato alle persone che ricoprono un incarico ecclesiastico è un potere di operare soltanto per comando di Cristo, in pura obbedienza a Lui (cfr. 1 Corinzi 4:1-2).

  • 1 Corinzi 4:1-2 - "Così ci stimi ognuno come dei ministri di Cristo e degli amministratori dei misteri di Dio. 2 Del resto quel che si richiede dagli amministratori è che ciascuno sia trovato fedele".

33:7 Un potere spirituale o regale di governo, mediante il quale si agisce di propria iniziativa e volontà, non appartiene alle persone, ma a Cristo soltanto[3].

33:8 Ne consegue che un ministro della Chiesa è tenuto a svolgere personalmente il proprio ufficio, in quanto non ha il potere di nominare alcun vicario al proprio posto. Farlo, infatti, non sarebbe un atto di obbedienza, ma di comando[4].

33:9 Pertanto, chi esercita stabilmente il ruolo di ministro in diverse chiese, che necessariamente devono essere provviste di vicari, non sta ministrando per ordinamento di Dio, ma per ambizione e presunzione umana.

33:10 Il potere non è assoluto, ma relativo; vale a dire, non consiste in una facoltà assoluta di fare qualunque cosa, ma in un diritto mediante il quale una persona ha il potere di compiere ciò che prima non avrebbe potuto fare in modo legittimo e lecito. Perciò si tratta di una potestas juris[5] (potere di diritto).

33:11. Questo è un diritto speciale, poiché riguarda determinati compiti che sono illeciti per altri, e impegna in alcuni doveri comuni in un modo particolare e specifico.

33:12 Il diritto al ministero dipende dalla chiamata. Come è scritto in Ebrei 5:4: “Nessuno si prende da sé questo onore, ma lo riceve colui che è chiamato da Dio, come lo fu Aronne.”

33:13 Una chiamata è un atto mediante il quale un ufficio viene affidato a una persona, con l’autorità di esercitare il ministero.

33:14 Perciò, è ridicolo ordinare persone al ministero e poi non dare loro il potere di predicare la Parola, se non con una nuova concessione di autorità.

33:15 Un elemento necessario della chiamata è l’idoneità al ministero.

33:16 Di conseguenza, coloro che sono del tutto inadatti a svolgere il ministero, se vengono chiamati a esso da persone, sono ministri di persone e non ministri di Dio. Come sta scritto in Osea 4:6: “Poiché tu hai rifiutato la conoscenza, anch’io ti rifiuterò, perché tu non sia mio sacerdote.”

33:17 Questa idoneità nasce da una giusta misura di doni spirituali e da una volontà pronta ad assumere ed esercitare l’ufficio[6].

33:18 Dal ministero nasce un terzo stato della Chiesa; infatti, come per mezzo della fede essa ha il suo stato essenziale, e per mezzo della combinazione (combination, cioè unione organizzata dei credenti) ha il suo stato integrale, così anche, per mezzo del ministero, essa ha un certo stato organico, perché è ora resa capace di esercitare tutte quelle funzioni che riguardano il bene dell’intero corpo.

33:19 L’ordinamento e la direzione di tali funzioni costituisce la politia ecclesiastica (ecclesiastical polity, cioè l’ordinamento o governo della Chiesa).

33:20 La forma di questa politia è del tutto monarchica in riferimento a Cristo, capo e Re; ma per quanto riguarda l’amministrazione visibile e vicaria, essa è di natura mista: in parte, per così dire, aristocratica, e in parte democratica.

33:21 Ne consegue che nel ministero legittimo della Chiesa non vi è posto per la gerarchia (holy principality, dominio sacro), ma vi è posto per la hierodulia (holy service, servizio sacro).

33.22 Pertanto, un ministro non è soggetto al potere di un altro nel proprio esercizio ministeriale, ma tutti dipendono immediatamente da Cristo; così come quegli angeli che, pur avendo uffici inferiori rispetto ad altri, sono tuttavia soggetti direttamente a Dio e non ad altri angeli[7].

33:23 Questo ministero è o straordinario, o ordinario (cfr. cap. 35).

33:24 Il ministero straordinario è quello che possiede una direzione superiore e più perfetta di quella che si può ottenere per mezzo di strumenti ordinari.

33:25 Perciò, tali ministri hanno sempre doni straordinari e assistenza straordinaria, così da poter esercitare il loro ministero senza errore.

33:26 Il diritto di un ministro straordinario non è conferito propriamente né da persone, né per mezzo di persone, ma da Dio soltanto, per mezzo di Gesù Cristo e dello Spirito Santo (cfr. Galati 1:1).

33:27 Ne consegue che la chiamata a un tale ministero è immediata.

33:28 Tuttavia, non ogni chiamata straordinaria è così immediata da escludere ogni intervento ministeriale umano, come si vede nella chiamata di Eliseo e di Mattia; ma esclude solo quell’intervento umano che è privo di una direzione infallibile.

33:29 Questo ministero straordinario è stato molto necessario per la Chiesa, poiché la volontà di Dio che riguarda il vivere in modo gradito a Lui non poteva essere rivelata dall’industria umana e da mezzi ordinari, come accade per tutte le altre arti e scienze; richiedeva invece persone suscitate e mandate da Dio, alle quali Egli avesse manifestato la Sua volontà, affinché potessero essere per noi al posto di Dio stesso (cfr. Esodo 4:15-16: “E tu sarai per lui come Dio”)[8].

33:30 Dio ha rivelato la Sua volontà a questi ministri straordinari in vari modi:

  1. Con una voce viva, come in Apocalisse 1:10. Spesso a ciò si aggiungeva l’apparizione e la parola di un angelo o di Cristo stesso, inteso come l’Angelo del Suo patto.
  2. Per mezzo di visioni, nelle quali, insieme alla parola, venivano rappresentate agli occhi vigili le immagini delle cose da dichiarare.
  3. Per mezzo di sogni, nei quali tali cose venivano proposte alla mente mentre la persona dormiva.
  4. Talvolta, anche attraverso una particolare e familiare comunicazione diretta, come fosse “bocca a bocca” e senza parabola, secondo Numeri 12:6-8: “Se vi è tra voi un profeta, io, l’Eterno, mi faccio conoscere a lui in visione, parlo con lui in sogno. Ma non così con il mio servo Mosè: con lui io parlo faccia a faccia, chiaramente e non per enigmi, ed egli contempla la sembianza del Signore.”

33:31 Il modo di questa rivelazione era così potente da portare spesso le persone in estasi o rapimento, in cui venivano elevate al di sopra di sé stesse, percependo null’altro se non ciò che era stato loro presentato; e non sempre cogliendolo interamente in tutti i suoi dettagli e circostanze (cfr. 2 Corinzi 12:2-4)[9].

33:32 È però certo che la verità divina di tali rivelazioni viene spesso confermata e, in modo speciale, sigillata a coloro a cui è stata rivelata, tanto da non aver bisogno di una conferma ulteriore (cfr. Galati 1:17: “Non sono tornato da quelli che erano apostoli prima di me”; Galati 2:6: “Quelli che erano molto stimati non aggiunsero nulla a me”). Talvolta si aggiungono anche i miracoli per una conferma più abbondante (cfr. Giudici 6:36-38).

33:33. Questo ministero straordinario serve o per la prima istituzione di una Chiesa, o per la sua conservazione speciale e straordinaria, o infine per la sua straordinaria restaurazione dopo essere caduta.

33:34. Il ministero di istituzione di una Chiesa è sempre accompagnato da una testimonianza di miracoli (cfr. Ebrei 2:3-4: “Che all’inizio fu annunciato... Dio ne testimoniò con segni, prodigi e vari miracoli e doni dello Spirito Santo, secondo la sua volontà”).

33:35. Tuttavia, i miracoli non danno tale testimonianza alla dottrina di chiunque che essa debba essere immediatamente accettata. Infatti, una dottrina che non è conforme alla volontà nota di Dio non deve essere ammessa, anche se sembrasse confermata da miracoli (cfr. Deuteronomio 13:1-3: “Se ti si presenta un segno o un prodigio, e ti dice: ‘Andiamo dietro ad altri dèi’, non dare ascolto alle parole di quel profeta”; Galati 1:8: “Anche se noi o un angelo dal cielo annunciasse un vangelo diverso da quello che abbiamo predicato, sia anatema”)[10].

33:36 Il ministero di conservazione e restauro della Chiesa, sebbene sia straordinario e sempre confermato da miracoli, non richiede tuttavia sempre né necessariamente una testimonianza miracolosa, come si osserva in molti casi dell’Antico Testamento e in Giovanni Battista.

33:37. I ministri straordinari furono i profeti, gli apostoli e gli evangelisti.

33:38 Wycliff, Lutero, Zwingli e altri simili, che furono i primi restauratori del Vangelo, non furono ministri straordinari propriamente detti.

33:39 Tuttavia, alcuni li chiamano “straordinari” senza errore, per tre ragioni:

  1. Perché compirono opere simili a quelle fatte dai ministri straordinari di un tempo;
  2. Perché ricevettero, a seconda delle circostanze, doni singolari da Dio, cosa che si può anche affermare di molti martiri famosi;
  3. Perché, dato che in quel periodo l’ordine era disturbato e decaduto, furono costretti a intraprendere azioni fuori dal corso ordinario.

33:40 Perciò è ridicolo pretendere miracoli da questi uomini per confermare la dottrina che proclamarono, poiché tale attestazione non è necessaria per tutti i ministri straordinari[11].

Supplementi

Note esplicative

  1. Vedi il Capitolo 31.
  2. Ames insiste su un principio tipico della teologia riformata: la grazia salvifica è un’opera diretta dello Spirito Santo nei cuori, non il prodotto automatico di pratiche esterne o cerimonie ecclesiastiche. I mezzi esterni (predicazione, sacramenti) hanno valore strumentale e preparatorio, ma la loro efficacia dipende esclusivamente dall’opera congiunta dello Spirito. Ciò si oppone tanto a visioni sacramentaliste “ex opere operato” quanto a idee che riducano la conversione a mero cambiamento morale. Questa posizione riflette il dibattito del XVII secolo fra i riformati e il cattolicesimo romano, soprattutto in relazione alla teologia dei sacramenti. Per Ames, l’azione salvifica è immediata nel senso che è compiuta direttamente dallo Spirito, anche se mediata nel senso strumentale attraverso la Parola e i segni visibili. Questa distinzione preserva la centralità dell’opera divina senza negare l’importanza dei mezzi istituiti da Cristo.
  3. Ames definisce qui la natura del ministero ecclesiastico come un ufficio derivato e delegato, non un’autorità autonoma. Il ministro è amministratore (dispensator) dei misteri divini, non il loro autore. L’agire ministeriale è sempre in obbedienza a Cristo e nei limiti della Sua Parola. La distinzione fra “potere ministeriale” e “potere regale” serve a prevenire l’idea che il clero detenga un’autorità indipendente o sovrana sulla chiesa: la signoria appartiene unicamente a Cristo. Questo punto è un tassello importante della teologia riformata del ministero. Si oppone sia a forme gerarchiche che attribuiscono al clero un potere intrinseco (come nel modello papale), sia a concezioni puramente carismatiche senza uffici istituiti. La prospettiva di Ames riecheggia la tradizione calvinista: i ministri sono servitori della Parola, responsabili davanti a Cristo, e il loro compito è dispensare fedelmente ciò che Egli ha ordinato — predicazione, sacramenti, disciplina — senza aggiungere o togliere
  4. Ames stabilisce qui un principio di responsabilità personale del ministero: il ministro non può delegare integralmente il proprio incarico ad altri, perché il mandato è conferito alla persona e non trasferibile per autorità propria. La critica alla figura di un ministro che detiene più incarichi in chiese diverse (ricorrendo a sostituti permanenti) riflette l’esigenza di cura pastorale diretta e continua. Inoltre, Ames chiarisce che l’autorità ministeriale è limitata: non è un potere arbitrario, ma un mandato regolato dalla Parola e dalla legge di Cristo. Questa posizione contrasta con la prassi di certi contesti ecclesiastici — sia cattolici che, a volte, protestanti — dove un pastore o vescovo poteva detenere più sedi (il cosiddetto pluralismo), affidandone la gestione ad altri. Per Ames, il ministero è personale, non impersonale: il diritto di amministrare i sacramenti e predicare la Parola è conferito ad una persona in base alla chiamata divina e non può essere esercitato per procura ordinaria.
  5. L’accento sulla potestas juris sottolinea che il ministro ha solo il potere che Cristo ha stabilito, per fini determinati e nei limiti della Scrittura.
  6. Ames ribadisce un principio essenziale: l’autorità ministeriale non è auto-proclamata, ma deriva da una chiamata divina mediata dalla Chiesa. L’ordinazione senza concessione effettiva dei compiti fondamentali (predicazione, amministrazione dei sacramenti) è per Ames una contraddizione in termini. Inoltre, la competenza e l’idoneità spirituale sono parte integrante della chiamata: non basta la nomina formale, occorre una combinazione di doni (capacità dottrinali, pastorali, spirituali) e di disponibilità a servire. Questi punti si inseriscono nella polemica del XVII secolo contro ordinazioni puramente formali o dettate da motivi politici e sociali. In contesti sia cattolici che anglicani, era frequente che fossero nominati ministri o parroci senza che avessero reali doti di insegnamento, o addirittura senza che potessero predicare senza un permesso ulteriore. Per Ames, questa prassi svuota di senso il concetto di chiamata e produce un clero che è “dei popoli” piuttosto che di Dio, mancando della sostanza spirituale richiesta dal mandato biblico.
  7. Ames delinea qui una visione della Chiesa che unisce tre dimensioni: essenziale (l’esistenza stessa derivante dalla fede), integrale (l’unità organizzata dei credenti), e organica (la capacità operativa attraverso il ministero). L’ordinamento ecclesiastico ha quindi una struttura duplice: da un lato, Cristo regna come monarca assoluto; dall’altro, l’amministrazione terrena ha un carattere misto, che combina elementi aristocratici (presenza di responsabili qualificati) ed elementi democratici (partecipazione dell’intera comunità). Ames rifiuta il concetto di gerarchia come dominio verticale in stile monarchico umano, sostituendolo con quello di servizio sacro, dove l’autorità non è fine a sé stessa ma mezzo per edificare la Chiesa. Il parallelismo con gli angeli mostra come, nella sua prospettiva, ogni ministro risponda direttamente a Cristo, anche se collabora in un corpo ordinato: nessuno è “signore” di un altro ministro, e la dipendenza ultima è sempre dal Capo della Chiesa.
  8. Ames distingue qui due categorie di ministero: quello ordinario, destinato alla vita quotidiana della Chiesa, e quello straordinario, caratterizzato da doni soprannaturali e da un’autorità diretta conferita da Dio. Questo secondo tipo si distingue per la sua inerranza nell’esercizio e per la chiamata immediata, ossia non mediata da istituzioni umane prive di direzione infallibile. Tuttavia, Ames riconosce che anche nella chiamata straordinaria può esserci una cooperazione secondaria di strumenti umani — come nel caso di Eliseo, chiamato attraverso Elia, e di Mattia, scelto mediante la comunità e il sorteggio — purché l’iniziativa e l’autorità provengano direttamente da Dio. Storicamente, il ministero straordinario è stato indispensabile nella fase di fondazione e rivelazione della volontà di Dio, perché la conoscenza divina non poteva essere raggiunta con il solo ingegno umano o con i mezzi comuni della cultura e della scienza. La citazione di Esodo 4 sottolinea la funzione di rappresentanza divina che questi ministri esercitavano, parlando e agendo con l’autorità stessa di Dio.
  9. Ames descrive qui i canali attraverso cui Dio comunicava la Sua volontà a ministri straordinari — profeti, apostoli, e altre figure chiamate direttamente. Queste modalità comprendono parola udita, visioni visive, sogni rivelatori e, in casi rarissimi come quello di Mosè, una conversazione diretta e senza mediazioni figurative. È significativo che Ames riconosca anche l’effetto soggettivo di tali esperienze: un’alterazione della coscienza così intensa da isolare completamente la persona dalla percezione del mondo circostante, come nei rapimenti spirituali descritti da Paolo. Questo sottolinea sia la potenza soprannaturale dell’esperienza sia la sua natura parziale in alcuni casi, dove la rivelazione era reale ma non necessariamente esaustiva di ogni dettaglio. L’enfasi cade sul fatto che queste forme di comunicazione non sono riproducibili né ottenibili con mezzi ordinari, e appartengono esclusivamente alla fase fondativa della rivelazione.
  10. Ames sottolinea che, benché le rivelazioni e i miracoli siano strumenti fondamentali per confermare la verità divina nel ministero straordinario, essi non sono di per sé un’automatica garanzia di autenticità. La dottrina deve sempre essere valutata alla luce della volontà rivelata di Dio e della Scrittura. Questo principio evita che falsi profeti o inganni, pur accompagnati da fenomeni miracolosi, possano deviare la Chiesa. Ames ricorda così la tradizione riformata della sufficienza e supremazia della Scrittura come criterio ultimo di verità, al di sopra di qualsiasi segno o prodigio. Il ministero straordinario quindi ha compiti chiari: fondare, preservare o restaurare la Chiesa, sempre in conformità con la volontà divina e con la guida infallibile dello Spirito.
  11. Ames qui distingue nettamente tra i ministri straordinari propriamente detti — profeti, apostoli, evangelisti — e figure come Lutero, Zwingli e Wycliff, che pure ebbero un ruolo fondamentale nel restaurare il Vangelo, ma non con la stessa autorità e con i doni soprannaturali tipici del ministero fondativo e profetico. Ames riconosce tuttavia che in certi momenti di crisi ecclesiale, come la Riforma, Dio ha concesso a tali uomini doni particolari per portare avanti l’opera di rinnovamento. Questa posizione riflette la tradizione riformata che non confonde la legittimità storica e spirituale di tali riformatori con il carattere unico e infallibile dei ministeri fondativi, prevenendo così una sorta di clericalismo riformato o un’esaltazione incontrollata di figure umane. Infine, Ames scarta l’idea che ogni dottrina proposta debba essere necessariamente confermata da miracoli, sostenendo che la Scrittura e l’ordinamento di Dio siano criteri sufficienti di giudizio.