Discussione:Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 4 - Governo ecclesiastico: differenze tra le versioni
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Questo articolo deve essere considerato insieme all'articolo 2, in particolare le sezioni 6-10. | Questo articolo deve essere considerato insieme all'articolo 2, in particolare le sezioni 6-10. | ||
L'articolo 4 si concentra sull'esercizio dei diritti in un contesto ecclesiastico comunitario. La sua premessa di fondo è che le libertà di cui godiamo come individui non vengono ampliate o compromesse a causa dell'associazione e che l'associazione forzata viola il diritto di scegliere con chi associarsi. | L'articolo 4 si concentra sull'esercizio dei diritti in un contesto ecclesiastico comunitario. La sua premessa di fondo è che le libertà di cui godiamo come individui non vengono ampliate o compromesse a causa dell'associazione e che l'associazione forzata viola il diritto di scegliere con chi associarsi. | ||
== Sezione 2 == | |||
La sezione 2 afferma che una chiesa o denominazione può mantenere la disciplina interna come ritiene opportuno. Queste questioni esulano dalla giurisdizione del governo civile e non sono suscettibili di revisione tranne quando tale disciplina costituisce un'attività criminale. Il governo civile, tuttavia, non ha giurisdizione sulle idee, vere o false, come indica l'Articolo 2, Sezione 8. |
Versione delle 15:15, 15 mag 2021
Note all'articolo 4
Sezione 1
Questo articolo deve essere considerato insieme all'articolo 2, in particolare le sezioni 6-10. L'articolo 4 si concentra sull'esercizio dei diritti in un contesto ecclesiastico comunitario. La sua premessa di fondo è che le libertà di cui godiamo come individui non vengono ampliate o compromesse a causa dell'associazione e che l'associazione forzata viola il diritto di scegliere con chi associarsi.
Sezione 2
La sezione 2 afferma che una chiesa o denominazione può mantenere la disciplina interna come ritiene opportuno. Queste questioni esulano dalla giurisdizione del governo civile e non sono suscettibili di revisione tranne quando tale disciplina costituisce un'attività criminale. Il governo civile, tuttavia, non ha giurisdizione sulle idee, vere o false, come indica l'Articolo 2, Sezione 8.