Discussione:Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 4 - Governo ecclesiastico: differenze tra le versioni

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== Sezione 1 ==
== Sezione 1 ==


 
Questo articolo deve essere considerato insieme all'articolo 2, in particolare le sezioni 6-10. L'articolo 4 si concentra sull'esercizio dei diritti in un contesto ecclesiastico comunitario. La sua premessa di fondo è che le libertà di cui godiamo come individui non vengono ampliate o compromesse a causa dell'associazione e che l'associazione forzata viola il diritto di scegliere con chi associarsi.
Questo articolo deve essere considerato insieme all'articolo 2, in particolare le sezioni 6-10.
L'articolo 4 si concentra sull'esercizio dei diritti in un contesto ecclesiastico comunitario. La sua premessa di fondo è che le libertà di cui godiamo come individui non vengono ampliate o compromesse a causa dell'associazione e che l'associazione forzata viola il diritto di scegliere con chi associarsi.


== Sezione 2 ==
== Sezione 2 ==


La sezione 2 afferma che una chiesa o denominazione può mantenere la disciplina interna come ritiene opportuno. Queste questioni esulano dalla giurisdizione del governo civile e non sono suscettibili di revisione tranne quando tale disciplina costituisce un'attività criminale. Il governo civile, tuttavia, non ha giurisdizione sulle idee, vere o false, come indica l'Articolo 2, Sezione 8.
La sezione 2 afferma che una chiesa o denominazione può mantenere la disciplina interna come ritiene opportuno. Queste questioni esulano dalla giurisdizione del governo civile e non sono suscettibili di revisione tranne quando tale disciplina costituisce un'attività criminale. Il governo civile, tuttavia, non ha giurisdizione sulle idee, vere o false, come indica l'Articolo 2, Sezione 8.
== Sezione 3: Governo della Chiesa  ==
L'autorità di una chiesa o denominazione di organizzare i propri poteri in modo tale che sembrerà più probabile che il loro scopo si basi sul diritto immutabile dei suoi membri di associarsi per qualsiasi scopo legittimo. Nessuna legge può essere approvata o interpretata in modo da violare in alcun modo questa autorità o il diritto da cui deriva.
 

Versione delle 15:18, 15 mag 2021

Note all'articolo 4

Sezione 1

Questo articolo deve essere considerato insieme all'articolo 2, in particolare le sezioni 6-10. L'articolo 4 si concentra sull'esercizio dei diritti in un contesto ecclesiastico comunitario. La sua premessa di fondo è che le libertà di cui godiamo come individui non vengono ampliate o compromesse a causa dell'associazione e che l'associazione forzata viola il diritto di scegliere con chi associarsi.

Sezione 2

La sezione 2 afferma che una chiesa o denominazione può mantenere la disciplina interna come ritiene opportuno. Queste questioni esulano dalla giurisdizione del governo civile e non sono suscettibili di revisione tranne quando tale disciplina costituisce un'attività criminale. Il governo civile, tuttavia, non ha giurisdizione sulle idee, vere o false, come indica l'Articolo 2, Sezione 8.

Sezione 3: Governo della Chiesa 

L'autorità di una chiesa o denominazione di organizzare i propri poteri in modo tale che sembrerà più probabile che il loro scopo si basi sul diritto immutabile dei suoi membri di associarsi per qualsiasi scopo legittimo. Nessuna legge può essere approvata o interpretata in modo da violare in alcun modo questa autorità o il diritto da cui deriva.