Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti/Articolo 3 - Governo della famiglia: differenze tra le versioni

Da Tempo di Riforma Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
Nessun oggetto della modifica
Nessun oggetto della modifica
Riga 14: Riga 14:
I genitori sono dotati del diritto originale di istruire i propri figli e minori a carico legali. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta, per assistere nell'esercizio di questo diritto per esercitare questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere educati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di ritenere il governo civile come loro agente educativo.
I genitori sono dotati del diritto originale di istruire i propri figli e minori a carico legali. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta, per assistere nell'esercizio di questo diritto per esercitare questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere educati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di ritenere il governo civile come loro agente educativo.


 
== Sezione 3: Cura e disciplina dei bambini  ==
 
I genitori hanno il diritto originario di prendersi cura e disciplinare i propri figli e minori a carico. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta per assistere nell'esercizio di questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere assistiti o disciplinati, eccetto per quanto riguarda gli atti criminali che possono costituire una decadenza, ma essere lavorato tranne che per un giusto processo. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di delegare al governo civile come loro agente nell'esercizio dei loro diritti.


 
 

Versione delle 13:31, 15 mag 2021

Ritorno


Articolo 3 - Governo della famiglia

Sezione 1: Autorità di concepire e generare figli 

Un marito e una moglie sono dotati del diritto esclusivo e non sindacabile di concepire e dare alla luce figli come Dio ordina e permette. Nessuna legge controllerà, regolerà o abolirà questo diritto immutabile, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini debbano essere concepiti o nati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento, tuttavia, deve essere interpretato per consentire o costringere l'aborto o l'infanticidio.

Sezione 2: Istruzione dei bambini 

I genitori sono dotati del diritto originale di istruire i propri figli e minori a carico legali. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta, per assistere nell'esercizio di questo diritto per esercitare questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere educati. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di ritenere il governo civile come loro agente educativo.

Sezione 3: Cura e disciplina dei bambini 

I genitori hanno il diritto originario di prendersi cura e disciplinare i propri figli e minori a carico. I genitori sono liberi di assicurarsi uno o più agenti di loro scelta per assistere nell'esercizio di questo diritto. Nessuna legge controllerà, regolerà o alienerà questo diritto, inclusa qualsiasi legge relativa a quando, dove, da chi o in che modo i bambini devono essere assistiti o disciplinati, eccetto per quanto riguarda gli atti criminali che possono costituire una decadenza, ma essere lavorato tranne che per un giusto processo. Nulla di quanto contenuto nel presente documento potrà essere interpretato per consentire ai genitori di delegare al governo civile come loro agente nell'esercizio dei loro diritti.