Istruzioni e Dichiarazioni/Dichiarazione dei Diritti Universali/Articolo 2 - Autogoverno: differenze tra le versioni

Da Tempo di Riforma Wiki.
Vai alla navigazione Vai alla ricerca
(Creata pagina con "Ritorno ---- = Articolo 2 - Autogoverno =   Category:DichiarazioniCategory:Dichiararazione d...")
 
Nessun oggetto della modifica
Riga 1: Riga 1:
[[Istruzioni_e_Dichiarazioni/Dichiarazione_dei_Diritti_Universali|Ritorno]]  
 
[[Istruzioni_e_Dichiarazioni/Dichiarazione_dei_Diritti_Universali|Ritorno]]
 
----
----


= Articolo 2 - Autogoverno =
= Articolo 2 - Autogoverno =


 
== Sezione 1.  Diritti immutabili e inalienabili  ==
 
Tutti gli esseri umani sono per creazione ugualmente liberi e indipendenti e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti immutabili e inalienabili; tra questi vi sono il godimento e la difesa della vita e della libertà, con i mezzi per acquisire, possedere e proteggere la proprietà, e perseguire e ottenere felicità e sicurezza. L'esercizio e il godimento dei diritti costituiscono l'essenza dell'autogoverno.
 
== Sezione 2. Procedimenti civili; Decadenza; Obbligo di contratti  ==
 
Il diritto di proprietà deve essere garantito.
 
Nessuna persona sarà soggetta alla decadenza della propria vita o libertà in qualsiasi procedimento civile. Nessuna persona sarà soggetta alla confisca della sua proprietà, del suo uso o godimento, se non in soddisfazione di una legittima sentenza civile emessa con un giusto processo e secondo una legge legale. Nelle controversie riguardanti la proprietà e nelle cause tra persona e persona, il diritto a un processo con giuria non dovrà essere violato.
 
Nessuna legge potrà essere approvata che pregiudichi la libertà contrattuale o l'obbligo contrattuale.


[[Category:Dichiarazioni]][[Category:Dichiararazione dei Diritti Universali]]
[[Category:Dichiarazioni]] [[Category:Dichiararazione dei Diritti Universali]]

Versione delle 19:21, 14 mag 2021

Ritorno


Articolo 2 - Autogoverno

Sezione 1.  Diritti immutabili e inalienabili 

Tutti gli esseri umani sono per creazione ugualmente liberi e indipendenti e sono dotati dal loro Creatore di certi diritti immutabili e inalienabili; tra questi vi sono il godimento e la difesa della vita e della libertà, con i mezzi per acquisire, possedere e proteggere la proprietà, e perseguire e ottenere felicità e sicurezza. L'esercizio e il godimento dei diritti costituiscono l'essenza dell'autogoverno.

Sezione 2. Procedimenti civili; Decadenza; Obbligo di contratti 

Il diritto di proprietà deve essere garantito.

Nessuna persona sarà soggetta alla decadenza della propria vita o libertà in qualsiasi procedimento civile. Nessuna persona sarà soggetta alla confisca della sua proprietà, del suo uso o godimento, se non in soddisfazione di una legittima sentenza civile emessa con un giusto processo e secondo una legge legale. Nelle controversie riguardanti la proprietà e nelle cause tra persona e persona, il diritto a un processo con giuria non dovrà essere violato.

Nessuna legge potrà essere approvata che pregiudichi la libertà contrattuale o l'obbligo contrattuale.